F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 05 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO CALC. RUSSO FEDERICA AVVERSO IL DINIEGO AL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FEMMINILE ALBA (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 05 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO CALC. RUSSO FEDERICA AVVERSO IL DINIEGO AL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FEMMINILE ALBA (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 9.10.2013) Con ricorso del 7.8.2013 la calciatrice, Federica Russo, ha impugnato dinanzi alla Commissione Tesseramenti il provvedimento del 18 luglio 2013 (Prot. 5833.13) con il quale l’Ufficio Tesseramento – F.I.G.C. rigettava la richiesta di tesseramento per lei inoltrata dall’A.S.D. Femminile Alba, che determinava la mancata concessione del CTI (Certificato Internazionale di Tesseramento) presupposto al tesseramento della calciatrice sulla base delle seguenti motivazioni: “. . . Ai sensi della normativa vigente, art. 40 quatr comma 2, la stessa potrà tesserarsi per la Stagione Sportiva 2013/2014, soltanto per la società dilettantistica con la quale era stata tesserata al momento del trasferimento alla Federazione estera.”. In tale sede la ricorrente ha chiesto: “ 1) L’inapplicabilità, ratione temporis, alla richiesta di tesseramento formulata in data 17.7.2013 dalla calciatrice Federica Russo, dell’art. 40 quater comma 2 NOIF in ragione del principio di irretroattività, attesa l’assenza di una normativa specifica transitoria per le posizioni intermedie tra la nuova e la vecchia formulazione dell’art. 40 N.O.I.F.; 2) L’applicabilità alla richiesta di tesseramento formulata in data 17.7.2013 dalla calciatrice Federica Russo, dall’art. 40 comma 11 punto 3 lett. a) N.O.I.F. vigente all’epoca della prima richiesta di CTI in data 12.11.2012 per avere la calciatrice acquisito i diritti e gli effetti giuridici nascenti dalla predetta norma; 3) L’applicabilità alla richiesta di tesseramento formulata in data 17.7.2013 dalla calciatrice Federica Russo, dall’art. 40 comma 11 punto 3 lett. a) N.O.I.F. dovendosi, in assenza di una normativa specifica transitoria per le posizioni intermedie tra la nuova e la vecchia formulazione dell’art. 40 NOIF, adottare la norma ad essa più favorevole; 4) La nullità e/o invalidità dell’art. 40 quater comma 2 N.O.I.F. ai sensi dell’art. 9 del Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti dei calciatori; Conseguentemente e per l’effetto di dichiarare nullo il diniego emanato dall’ufficio tesseramenti della F.I.G.C. e di riconoscere alla calciatrice Russo Federica la possibilità di tesserarsi nuovamente in Italia senza alcun condizionamento o vincolo.” La Commissione Tesseramenti con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, ha respinto il reclamo ritenendolo infondato in fatto e in diritto. La Commissione ritiene priva di rilievo giuridico l’eccezione della reclamante riguardante l’irretroattività dell’art. 40 quater, 2° comma, N.O.I.F., introdotto dal legislatore federale in data 12 giugno 2013. A parere della Commissione Tesseramenti deve applicarsi al caso in esame la normativa vigente al momento in cui la calciatrice ha fatto richiesta di ri-trasferimento in Italia dopo essere stata tesserata per la Stagione Sportiva 2012/2013 presso la Federazione Svizzera e ciò in ossequio al principio del tempus regit actum. Conseguentemente l’Ufficio Tesseramento ha correttamente applicato la norma vigente al momento del ri-trasferimento (art. 40 quater, comma 2, N.O.I.F.). Parimenti destituita di fondamento giuridico l’affermazione della reclamante circa la violazione dei diritti quesiti con il primo tesseramento estero e del conseguente legittimo affidamento perché la calciatrice con il tesseramento non acquista alcun diritto a veder disciplinate le sorti dello stesso nel prosieguo dalla normativa vigente al suo primo tesseramento dovendo applicarsi ai successivi trasferimenti la normativa vigente al momento del nuovo tesseramento. Altrettanto priva di fondamento per la Commissione Tesseramenti l’eccezione di nullità della norma impugnata per contrasto con l’art. 9 del Regolamento FIFA, atteso che, alcun limite temporale e/o condizione, il legislatore federale ha posto al rilascio del Certificato di Trasferimento Internazionale, limitandosi a dettare le regole del procedimento di ri-trasferimento. Avverso tale decisione, in data 18.10.2013, ha proposto reclamo la calciatrice Federica Russo, riproponendo le stesse motivazioni, chiedendo “ all’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso proposto dalla calciatrice Salvai Cecilia, di annullare la decisione emessa dalla Commissione Tesseramenti della FIGC in data 09/10/2013 – Com. Uff. n. 7/D, conseguentemente e per l’effetto di accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa: 1) L’inapplicabilità, ratione temporis, alla richiesta di tesseramento formulata in data 23.7.2013 dalla calciatrice Russo Federica, dell’art. 40 quater comma 2 N.O.I.F. in ragione del principio di irretroattività, attesa l’assenza di una normativa specifica transitoria per le posizioni intermedie tra la nuova e la vecchia formulazione dell’art. 40 N.O.I.F.; 2) L’applicabilità alla richiesta di tesseramento formulata in data 23.7.2013 dalla calciatrice Russo Federica, dall’art. 40 comma 11 punto 3 lett. a) N.O.I.F. vigente all’epoca della prima richiesta di CTI in data 9.11.2012 per avere la calciatrice acquisito i diritti e gli effetti giuridici nascenti dalla predetta norma; 3) L’applicabilità alla richiesta di tesseramento formulata in data 23.7.2013 dalla calciatrice Russo Federica, dall’art. 40 comma 11 punto 3 lett. a) N.O.I.F. dovendosi, in assenza di una normativa specifica transitoria per le posizioni intermedie tra la nuova e la vecchia formulazione dell’art. 40 NOIF, adottare la norma ad essa più favorevole; 4) La nullità e/o invalidità dell’art. 40 quater comma 2 N.O.I.F. ai sensi dell’art. 9 del Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti dei calciatori. All’udienza del 5 dicembre 2013, la parte ricorrente ha illustrato la propria tesi difensiva e la controversia è stata trattenuta in decisione. Questa Corte ritiene che vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti, non ritenendola corretta. In conseguenza del trasferimento all’estero, per effetto dell’art. 40, comma 11, punto 3), lett. a) N.O.I.F., la calciatrice ha acquisito il diritto di potersi tesserare, nella stagione sportiva successiva al trasferimento, anche per altra società diversa da quella per la quale era tesserata prima del trasferimento all’estero e questo in applicazione dei principi di certezza giuridica e di tutela dell’affidamento. Questo principio, dettato a tutela della necessaria certezza giuridica, assicura una tutela al soggetto privato, quando un intervento pubblico pregiudica una sua situazione di vantaggio sulla quale il privato stesso aveva, in buona fede, posto un affidamento legittimo, ragionevolmente connesso a precedenti atti o comportamenti, magari prolungati nel tempo, della pubblica autorità. In realtà il Principio del legittimo affidamento, quando si pone fra pubblica autorità e cittadino, costituisce il criterio regolativo del confronto fra due esigenze di fondo: quella di garantire la certezza delle regole ed il principio di legalità in via generale ed astratta, e quella di assicurare un equo trattamento del singolo nella fattispecie concreta, e riguarda quindi un tratto essenziale del modo di manifestarsi del Potere e del rapporto fra autorità e libertà nei diversi Paesi europei e nella stessa Unione Europea. In particolare, la tutela del legittimo affidamento non è espressione prevista dai Trattati dell’Unione Europea, ma la Corte di Giustizia fin dalla decisione C-12/77 del 3 maggio 1978 (Topfer), ha affermato che “il principio di tutela dell’affidamento fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario” quale corollario del principio di certezza del diritto, riunendo le diverse esperienze europee in un sistema molto pragmatico, che a propria volta ha influenzato la giurisprudenza italiana mediante i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’attività amministrativa. La Corte Costituzionale ha utilizzato il concetto del legittimo affidamento fin dalla sentenza n. 349 del 1985 per poi proseguire con le sentenze n. 364 del 1988, n. 360 del 2003 e n. 124 del 2012, per citarne alcune. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente esteso il principio del legittimo affidamento dal codice civile all’intero ordinamento. Nel caso che ci riguarda emerge l’esigenza di proteggere i diritti acquisiti, di garantire l’irretroattività della legge e dei provvedimenti, di tutelare la buona fede ingenerata nell’altrui persona. Ciò, a ben vedere, proprio a garanzia di quel principio di certezza del diritto che è alla base dello Stato moderno. Sulla scorta della migliore dottrina può quindi ritenersi che l’affidamento, così come la buona fede, è principio generale presente in ogni ambito giuridico. A tale rilievo non fa quindi eccezione l’ordinamento sportivo. La calciatrice al momento del suo trasferimento in Svizzera, avvenuto in data 9.11.2012, durante la vigenza dell’art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F., ha fatto affidamento su quanto disposto dalla suddetta norma per il suo ritrasferimento in Italia. La norma in questione consentiva alla calciatrice di tesserarsi, nella stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero, per una società diversa rispetto a quella di appartenenza al momento del trasferimento alla Federazione estera. La nuova norma introdotta dal legislatore federale in data 12.06.2013, l’art. 40 quater, comma 2, N.O.I.F., stabilisce che “I calciatori/calciatrici “non professionisti, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possano trasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. ….” E’ di tutta evidenza che tale norma impedisce alla calciatrice, per la Stagione Sportiva 2013/2014, di tesserarsi per una società sportiva diversa da quella di appartenenza al momento del suo trasferimento all’estero. A questo punto sarebbe stato auspicabile da parte del legislatore sportivo prevedere una norma transitoria che disciplinasse i casi come quello all’attenzione di questa Corte al fine di tutelare le legittime aspettative di quei calciatori che nella Stagione Sportiva 2012/2013 si sono trasferiti presso una Federazione estera. In mancanza di una norma transitoria è giusto e doveroso tutelare quei calciatori/calciatrici che hanno in buona fede fatto affidamento sulla possibilità di poter rientrare in Italia ed essere tesserati per società diversa da quella di appartenenza al momento della richiesta di trasferimento all’estero e ciò in virtù del già citato principio di tutela dell’affidamento che rende applicabile ad essi la normativa previgente di cui all’art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F.. Il ricorso merita pertanto accoglimento. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Russo Federica e, per l’effetto, rinvia gli atti all’Ufficio Tesseramento per gli adempimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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