F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 03 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. GATTO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, MELFI/VIGOR LAMEZIA DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/TB dell’11.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 03 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. GATTO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, MELFI/VIGOR LAMEZIA DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/TB dell’11.12.2013) Con reclamo ritualmente proposto il Sig. Antonio Gatto, nato a Lamezia Terme il 26.6.1970, ivi residente in Via Luigi Longo n. 4, allenatore di base, tesserato per la stagione agonistica 2013/2014 per la Società Vigor Lamezia S.r.l. in qualità di responsabile della squadra Berretti, ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 60/TB dell’11.12.2013), seguito gara Melfi/Vigor Lamezia del Campionato Nazionale “D. Berretti” del 7.12.2013, gli ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale e per avere proferito espressioni blasfeme, con conseguente sua espulsione. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito di non avere tenuto il comportamento antidisciplinare contestatogli, pur riconoscendo di avere, d'istinto, nei confronti dell'assistente arbitrale, esclamato, a seguito di un fallo di gioco, ad alta voce “che....... hai visto”. Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ovvero in subordine la riduzione della squalifica inflittagli. Alla seduta del 3.1.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. – 2° Sezione Giudicante – il reclamante non è comparso. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, all'uopo, questa Corte che ex art. 35, n. 11 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gatto Antonio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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