• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GERMINALE DOMENICO SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)
2. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GERMINALE DOMENICO SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)
2. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013 ha squalificato il calciatore Domenico Germinale per 5 giornate effettive di gara e, nel contempo, ha irrogato al Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00, per fatti avvenuti nella gara Catanzaro/Pisa del 29 settembre 2013. E ciò perché il Germinale Domenico a gioco fermo dava un calcio dietro la testa di un avversario che era a terra. Inoltre, dopo l’espulsione, offendeva l’arbitro dicendo «sei scarso, hai rovinato la partita, sei scandaloso e vergognoso». Tanto emerge dal rapporto dell’arbitro. L’assistente dell’arbitro faceva presente che dal 38° del II tempo veniva fatto oggetto di lanci di bottigliette sia vuote che semipiene, la maggior parte delle quali finiva sul terreno di gioco, mentre – al 43° del II tempo – una di queste lo colpiva dietro la schiena senza creare fastidi fisici. Aggiungeva che il lancio di oggetti – da parte dei tifosi del Catanzaro – si perpetrava fino alla fine della gara. Finita la gara, poi, uno steward responsabile della sicurezza della Società Catanzaro, si avvicinava ad esso assistente e lo apostrofava con la seguente frase: «sei un uomo di merda e siete tre stronzi». Tali fatti venivano ribaditi dal collaboratore della Procura Federale e dal Commissario di campo. Avverso tali decisioni proponeva rituale reclamo la Società Catanzaro Calcio 2011 anche nell’interesse del proprio tesserato Domenico Germinale, chiedendo, in via principale la riforma della decisione impugnata e per l’effetto annullare le sanzioni irrogate al calciatore germinale ed al Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.; in via subordinata, procedere ad una congrua riduzione delle predette sanzioni alla misura minima edittale o, in ogni caso, nella misura ritenuta di giustizia. In primo luogo si ritiene che il direttore di gara abbia riferito erroneamente quanto accaduto in quanto il Germinale non avrebbe posto in essere una condotta violenta. Ciò sarebbe dimostrato dalle immagini televisive reperite e versate in atti, unitamente alle sequenze fotografiche che si producono e si chiede l’acquisizione da parte della Corte di Giustizia Federale. Da quanto prodotto, si evince chiaramente che al 43° del secondo tempo vi è stato uno scontro di gioco tra un terzo giocatore del Catanzaro ed uno della squadra avversaria del Pisa: il calciatore Germinale si avvicina all’avversario per terra per sollecitarlo ad alzarsi e nell’occasione toccava lievemente ed accidentalmente l’avversario del Pisa ancora per terra con il ginocchio. Non si nega che al referto arbitrale deve essere sempre attribuito valor fidefaciente in ragione della sua provenienza e del ruolo ufficiale assegnato al Direttore di gara, ma è oltretutto vero che, entro certi limiti, gli esiti del referto possono essere eventualmente superati in presenza di elementi inconfutabili e certi, idonei a consentire una diversa e sicura ricostruzione dei fatti. In ogni caso se per qualificare una condotta come violenta, non è necessario che vi siano danni all’integrità fisica del destinatario, è necessaria la verifica dell’astratta idoneità lesiva e dell’intrinseca pericolosità del gesto medesimo. Nel caso di specie, il gesto del Germinale aveva un insussistente potenziale lesivo, tanto che il calciatore del Pisa non ha riportato alcuna conseguenza fisica ed ha potuto proseguire normalmente la propria gara. Relativamente alle frasi offensive rivolte al Direttore di gara, profferite in unico contesto, devono essere considerate come un unico atto di critica, smodata ed inurbana, come reazione istantanea al provvedimento di espulsione; non erano certamente dirette a ledere l’onore della persona (Direttore di gara), ma intendevano esprimere un giudizio, sia pure in termini di vibrata negatività, sul suo operato. Se il comportamento del calciatore sia meritevole di essere sanzionato deve esserlo in termini di più equa proporzionalità. Per quanto concerne la Società Catanzaro Calcio, ad avviso della difesa, sussistono le condizioni ai fini dell’esimente e attenuanti ex art. 13 C.G.S. I reclami sono solo parzialmente fondati. Analizzando la posizione del Germinale, va premesso, anzitutto che «i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiali e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare». Per quanto concerne “il filmato”, il caso di specie non rientra tra le eccezioni dell’art. 35 C.G.S. per poterlo ammettere. Le foto prodotte non sono affatto univoche e tali da poter costituire elementi inconfutabili e certi per consentire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella refertata dall’arbitro. Riprendono, poi, solo la seconda fase, quando il calciatore colpito dalla posizione supina si era, poi, seduto. Peraltro sanzione più equa appare quella della squalifica per tre giornate, anche perché il giocatore ha ripreso a giocare senza alcuna conseguenza. Relativamente alla frase offensiva, posto che la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è prevista dalla norma dell’art. 19, comma 4, lett. a), come alternativa ed egualmente sanzionabile, va ribadito che “irriguardoso” significa che “manca del dovuto riguardo, insolente” (Garzanti) ovvero “che dimostra o denota mancanza di cortesia o di rispetto” (Devoto-Oli). Per tale comportamento, data anche la tensione del contesto, si ritiene equo infliggere la sanzione della squalifica per 1 giornata. Per quanto concerne l’ammenda alla Società Catanzaro Calcio 2011, a parte l’episodio increscioso riferito dall’assistente dell’arbitro allorché uno steward responsabile della sicurezza si avvicinava allo stesso apostrofandolo con la frase: «sei un uomo di merda e siete tre stronzi», nel rapporto del Commissario di campo si riferisce che le misure d’ordine prese dalla Società erano “adeguate” ed il comportamento dei dirigenti “fattivo”. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorso come sopra proposti dal Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. di Catanzaro, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Germinale Domenico a 4 giornate effettive di gara; riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 2.500,00. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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1. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GERMINALE DOMENICO SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)
2. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)"