F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA DI CAMPIONATO A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA DI CAMPIONATO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35/DIV del 1° ottobre 2013, a seguito della gara Nocerina - Frosinone disputata il 27 settembre 2013, ha inflitto alla società Nocerina la sanzione dell’obbligo di disputare una gara di campionato a porte chiuse e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.in quanto “gli eventi innanzi descritti evidenziano in maniera inequivocabile la assoluta inefficacia delle misure di sicurezza poste in atto dalla società Nocerina, con conseguente grave responsabilità disciplinare della stessa”. Gli eventi riportati dal Giudice Sportivo sono i seguenti: - i sostenitori della società Nocerina più volte durante la gara introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere diversi petardi, di cui uno nel recinto di giovo, senza conseguenze; - i medesimi due volte durante la gara esponevano striscioni il cui contenuto esaltava comportamenti violenti da parte di tifosi “ultras”; - i medesimi al termine della gara lanciavano una bottiglia piena d’acqua in direzione dei calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, senza colpire; - prima dell’inizio della gara gli addetti federali rilevavano l’indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate ma riconducibili alla società Nocerina, dei quali richiedevano l’allontanamento da parte degli addetti alla sicurezza, senza ottenere risultato alcuno; - al termine della gara un gruppo di 7-8 persone accedeva nel recinto di gioco attraverso una porta, inutilmente presidiata da un addetto alla sicurezza; tali persone si univano ad altri tesserati della società e avvicinati i calciatori della società Frosinone che rientravano negli spogliatoi, rivolgevano agli stessi reiterate frasi offensive e minacciose; - il citato gruppo di persone tentava anche di entrare negli spogliatoi e venivano fermate soltanto dall’intervento delle forze dell’ordine; - al rientro negli spogliatoi, dall’interno degli stessi, persona non identificata ma indebitamente ivi presente avvicinava il calciatore n. 15 del Frosinone Ghucher Robert e lo colpiva con un violento pugno al volto facendolo cadere a terra e provocandogli evidente stato confusionale; - il predetto soggetto si dileguava immediatamente, approfittando della confusione, ed usciva dagli spogliatoi attraverso una porta che immetteva nel parcheggio esterno, porta peraltro presieduta da un addetto alla sicurezza che ometteva qualsiasi intervento. La A.S.G. Nocerina Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui è stata inflitta la sanzione dell’obbligo di disputare una gara di campionato a porte chiuse, evidenziando invece che la sola sanzione dell’ammenda nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) potrebbe essere ritenuta congrua per tutti i fatti occorsi durante la gara. La Società, in particolare, ha esposto che la sanzione della disputa della gara a porte chiuse sarebbe stata determinata dalla condotta di un “singolo”, il quale, introdottosi all’interno del campo da giuoco, ha colpito il calciatore del Frosinone, che non avrebbe avuto conseguenze tanto da non
dovere fare ricorso alle cure ospedaliere se non nel primo intervento del medico sociale. La Società avrebbe posto in essere un servizio di sicurezza con 70 steward, del tutto sufficienti ed idonei, attesa l’assenza dei sostenitori ospiti. Non si evidenzierebbero precedenti specifici della Corte di Giustizia che avrebbero sanzionato con la squalifica del campo la società per il comportamento posto in essere da un singolo soggetto, mentre il giudice sportivo non avrebbe attenuato la sanzione pur sussistendo le circostanze di cui all’art. 13, comma 1, e dell’art. 14, comma 5, C.G.S. e, anche in assenza di diffida, ha ritenuto il comportamento dell’unico soggetto tale da meritare in via autonoma l’applicazione della sanzione ex art. 18, comma 1, lett. d), C.G.S.. In subordine, la Società Nocerina ha chiesto la commutazione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse in quella dell’ammenda ritenuta di giustizia, da aggiungersi a quella già inflitta di € 5.000,00 (cinquemila/00), per un’ammenda complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00). Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto. Dall’allegato al referto del commissario di campo, in relazione alle misure d’ordine prese dalla Società ed al comportamento dei dirigenti, emerge che: “Immediatamente dopo l’entrata in campo delle squadre, alcune persone (almeno una decina) non iscritte in distinta, tra cui i magazzinieri, preparatori atletici, massaggiatore della società Nocerina e tecnici comunali addetti alla manutenzione, stazionavano nel recinto di gioco in prossimità del bordo campo, lato tunnel spogliatoi. Invitavo prontamente il Delegato per la Sicurezza della Nocerina a farle allontanare, ma tre tecnici comunali addetti alla manutenzione si rifiutavano di andarsene, mentre gli altri lasciavano momentaneamente il recinto di gioco per poi farvi ritorno dopo pochi minuti. I reiterati inviti che rinnovavo allo stesso delegato per la sicurezza perché si adoperasse per fare uscire definitivamente queste persone risultavano di fatto inefficaci, perché i blandi interventi degli stewards ottenevano solo brevi allontanamenti dal recinto di gioco, nel quale esse hanno poi praticamente sostato per tutta la durata della gara. Aggiungo che, pur ritenendo sufficiente il numero di 70 stewards e di una decina di agenti delle Forze dell’Ordine presenti all’interno dello stadio, il loro operato è risultato non del tutto adeguato ed efficace in quanto non sono riusciti a prevenire e ad impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di gioco di persone estranee. A fine partita, 7-8 persone non facenti parte di quelle iscritte in distinta, in borghese o segnatamente riconducibili alla soc. Nocerina in quanto ne indossavano la maglietta, accedevano al recinto di gioco attraverso una porta dell’area parcheggio, presidiata (inutilmente) da uno steward. Queste, unitamente a quelle già presenti nel recinto di gioco, di cui si è detto sopra, e ad alcuni tesserati della Soc. Nocerina iscritti in distinta (alcuni calciatori di cui non ho potuto accertare l’identità, e l’allenatore, sig. Fontana Gaetano), invitavano, anche con espressioni dal tono minaccioso (‘dovete rientrare negli spogliatoi’, ‘andatevi a fare la doccia’, ‘ve ne dovete andare!”) i tesserati della Soc. Frosinone che andavano a salutare i propri tifosi presenti nella curva, a non
festeggiare e a rientrare subito negli spogliatoi. Nella circostanza, gli accesi scambi verbali che ne conseguivano rischiavano di sfociare nel contatto fisico, ma la presenza e l’intervento di una decina di steward e delle Forze dell’Ordine (non meno di sei agenti) scongiuravano la possibile rissa. Tale gruppo di persone estranee si dirigeva quindi verso il tunnel che conduce agli spogliatoi, ma nessuna di loro riusciva ad entrarvi per il fitto schieramento di stewards e di Forze dell’Ordine che ne presidiavano l’ingresso. Mentre anche io rientravo in mezzo ai calciatori del Frosinone, lungo il corridoio di collegamento con il campo di gioco, una persona, evidentemente già presente all’interno, si avvicinava procedendo in senso opposto al nostro, e all’improvviso colpiva al volto con un gancio il calciatore n. 15 del Frosinone (Ghucher Robert – 20-02-1991), il quale si accasciava al pavimento tramortito per il colpo. Immediatamente dopo, nella confusione che ne è seguita, l’aggressore riusciva ad allontanarsi repentinamente dal tunnel e ho potuto vederlo dileguarsi attraverso la porticina che si apre direttamente sull’area di parcheggio riservato alle squadre, senza che venisse fermato o minimamente ostacolato nella sua fuga dallo steward che pure era lì con l’incarico di presidiare .. quel varco. Mi recavo quindi nello spogliatoio del Frosinone per identificare il calciatore aggredito e per sincerarmi delle sue condizioni, chiedendogli come stesse, e alla mia domanda il ragazzo, bianco in volto ed evidentemente sotto shock, rispondeva solo con cenni della testa come a voler dire che tutto andava bene. Mi attivavo poi, insieme al delegato della Procura Federale … per identificare l’aggressore rivolgendomi ai funzionari di Polizia presenti, che si dicevano impossibilitati a farlo al momento ma mi informavano che nel tunnel era presente e funzionante una telecamera collegata con la sala GOS e mi assicuravano che avrebbero esaminato accuratamente i filmati al fine della identificazione. A tale scopo, mi rivolgevo anche al Delegato alla sicurezza e ai Dirigenti della Nocerina, senza peraltro ottenere alcun risultato a causa della loro mancata collaborazione. Nel frattempo un Dirigente del Frosinone, della cui identità non sono certo, urlava lungo il corridoio la propria rabbia per l’aggressione subita dal proprio calciatore e avvertiva i dirigenti della Nocerina che avrebbe esposto denuncia su quanto accaduto e che l’avrebbe anche riferito in conferenza stampa. I dirigenti della Nocerina … gli replicavano che in conferenza stampa si sarebbe dovuto parlare solo di calcio giocato, altrimenti avrebbero fatto spegnere le telecamere e bloccare le registrazioni. A questo punto il dirigente del Frosinone desisteva e non consentiva ai propri tecnici e calciatori di prendere parte alla conferenza stampa e li faceva salire direttamente sul pullman”. Dallo stesso allegato al referto del Commissario di campo, con riferimento al comportamento dei sostenitori delle squadre e ad eventuali incidenti avvenuti, per quanto concerne la Nocerina, emerge che: “In diversi momenti della gara, i sostenitori della Nocerina occupanti una curva esplodevano complessivamente una decina di fumogeni, bengala e petardi di forte intensità, uno dei quali veniva scagliato all’interno del recinto di gioco, senza provocare conseguenze; intorno al 25’ del I tempo e al 22’ del II, all’interno della stessa curva venivano esposti rispettivamente i seguenti striscioni: ‘Torneremo più ultras di ieri, diffidati e fieri’ e ‘E’ un istinto naturale che ci induce a non mollare, diffidati tornerete a caricare’; Al termine della partita, veniva lanciata dalla tribuna occupata dai sostenitori locali una bottiglia piena d’acqua in prossimità dell’ingresso del tunnel, all’indirizzo dei calciatori del Frosinone che stavano rientrando negli spogliatoi, senza che qualcuno venisse colpito”. Il Collaboratore della Procura Federale, dato atto dell’esplosione di alcuni petardi e alcuni bengala da parte dei sostenitori della squadra ospitante, nella propria relazione, ha esposto che: “Al termine dell’incontro, all’interno del corridoio che porta agli spogliatoi delle squadre, mentre quasi tutti i giocatori stavano per rientrare, una persona, di media età capelli brizzolati, di corporatura robusta, vestito con giacca di colore blu e camicia chiara, riconducibile senza ombra di dubbio ad un tifoso della società ASG Nocerina, presumibilmente introdottosi all’interno a fine gara, senza alcun motivo colpiva al volto, con un violento pugno, un giocatore della società Frosinone calcio, il nr. 15 Gucher Robert, facendolo cadere in terra. Immediatamente dopo tale gesto, il tifoo si allontanava di corsa, dirigendosi verso una uscita di sicurezza che dal recinto di gioco ha accesso all’area parcheggio squadre, facendo perdere così ogni sua traccia, anche grazie all’aiuto ricevuto dal personale preposto alla vigilanza, nonché di altre persone non autorizzate, presenti a fine gara all’interno del recinto di gioco. Il giocatore … subito dopo veniva accompagnato negli spogliatoi, dove dopo le cure del caso riprendeva immediatamente. E’ opportuno rappresentare che la zona ove si è verificato il violento episodio è sottoposta a videosorveglianza, regolarmente in funzione, e annotato anche dalle Forze di Polizia”. Sulla base di tali atti, la Corte ritiene che la sanzione dell’obbligo di disputare una gara di campionato a porte chiuse inflitta alla Società Nocerina sia congrua rispetto ai fatti accaduti. L’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Il secondo comma dello stesso art. 14 dispone che per tali fatti si applica la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida e, qualora la società sià già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1; la lett d) dell’art. 18, comma 1, C.G.S., prevede l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. La particolare gravità dei fatti induce a ritenere adeguata la sanzione irrogata, peraltro limitata ad una sola giornata di campionato. L’accentuata gravità dei fatti è riconducibile non solo all’aggressione subita dal calciatore del Frosinone nel corridoio di collegamento tra il recinto di gioco e gli spogliatoi da parte di un soggetto riconducibile ad un sostenitore della Società Nocerina, che rappresenta indubbiamente l’episodio più increscioso, ma anche ad altre numerose circostanze, puntualmente riportate nella motivazione della decisione del giudice sportivo. Ne consegue che non è possibile decontestualizzare l’episodio dell’aggressione, già di per se estremamente grave, occorrendo riportare lo stesso nell’ambito di una gara caratterizzata da episodi - sin dall’inizio è stata accertata la presenza indebita sul terreno di gioco di almeno una decina di persona che, pur sollecitate, non abbandonavano il terreno di gioco o, pur abbandonandolo momentaneamente, vi rientravano – che hanno denotato in modo oggettivo la palese inefficacia delle misure di sicurezza poste in atto dalla Società ospitante. All’infondatezza del reclamo segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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