F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. PAVARESE LUIGI SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. PAVARESE LUIGI SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35/DIV del 1° ottobre 2013, a seguito della gara Nocerina/Frosinone disputata il 27 settembre 2013, ha inflitto al sig. Luigi Pavarese, dirigente della società Nocerina, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 5 novembre 2013. La sanzione è stata irrogata “per comportamento reiteratamente irriguardoso ed offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso).”. La A.S.G. Nocerina Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita, ha proposto reclamo avverso tale decisione chiedendo la riduzione della sanzione in quanto il comportamento del dirigente è stato attuato in un clima di forte stress psicologico. Il reclamo può essere parzialmente accolto. Dal rapporto dell’arbitro emerge che: “al 14 II tempo allontanavo sig. Pavarese Luigi dirigente accompagnatore ufficiale Nocerina per proteste perché si alzava dalla panchina e uscendo dall’area tecnica urlava ‘pezzo di merda devi fischiare! Svegliati!”, mentre abbandonava la panchina applaudiva in modo ironico dicendo ‘bravo bravo coglione!”. Il comportamento del sig. Pavarese, certamente irriguardoso ed offensivo, è aggravato dal fatto che l’interessato rivestiva la carica di dirigente accompagnatore ufficiale della Società. Tuttavia, detto comportamento non può essere definito “reiteratamente” irriguardoso ed offensivo in quanto tra i due atteggiamenti e le due frasi pronunciate può ritenersi sussistere il vincolo della continuazione, essendo intervenuti in un arco temporale molto breve, immediatamente prima ed immediatamente dopo l’espulsione, e tale da poter ritenere la condotta sostanzialmente unitaria Di talché, la Corte giudica eccessiva l’irrogazione di una sanzione superiore ad un mese e ritiene equo, di conseguenza, ridurre l’inibizione a tutto il 27 ottobre 2013. Al parziale accoglimento del reclamo segue la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera (Salerno), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Pavarese Luigi a tutto il 27.10.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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