F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 08 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDOAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STAR FIVE/REAL CORNAREDO DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 08 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDOAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STAR FIVE/REAL CORNAREDO DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013) All'esito dell'incontro del Campionato di Serie B del Calcio a 5 Star Five/Real Cornaredo, disputato il 7.12.2013, il sodalizio ospitato ricorreva al Giudice Sportivo contestandone la validità, viziata, a suo dire, da un ''errore tecnico, ascrivibile all'arbitro il quale, di fatto, sebbene l'assunto non risultasse nel referto, avrebbe ammonito per ben due volte lo stesso calciatore, SirokAnro, dell'avversaria senza adottare il dovuto provvedimento di espulsione; chiedeva, pertanto, che venisse disposta la ripetizione della gara. La richiesta non veniva presa in considerazione dal Giudice adito che dichiarava il ricorso non ammissibile in quanto ''attinente a decisioni di carattere disciplinare adottate in campo dall'arbitro'' e perciò non assoggettabili, secondo il portato dall'art. 29, 3° comma C.G.S., a valutazioni da parte degli organi di disciplina sportiva (Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013). Contro tale pronuncia reclama a questa Corte l'A.S. Real Cornaredo insistendo nelle sue affermazioni e nelle relative, conseguenti istanze. La decisione di primo grado va riformata perchè fondata su un presupposto processuale chiaramente errato. Ed invero la doglianza della ricorrente non investiva alcun provvedimento disciplinare o tecnico di esclusiva competenza del direttore di gara, bensì aveva ad oggetto un mero scambio di persona compiuto dal medesimo nell'individuazione del destinatario (il calciatore Hrvatin Marco invece del Sirok Anro) della prima ammonizione, errore, questo, che avrebbe, successivamente, al momento della seconda ammonizione inflitta al Sirok ed a causa della mancata espulsione di questi, inficiato la regolarità della partita. Ne deriva che il riferimento alla preclusione di cui al già citato art.29 C,G.S. non ha alcuna ragion d'essere e ciò vale a caducare la dichiarata causa d'inammissibilità. La delibera gravata deve essere pertanto annullata e gli atti, ai sensi dell'art.37, 4° comma u.p. C.G.S., rimessi al Giudice Sportivo per l'esame del merito. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso ed in riforma della decisione impugnata, dichiara insussistente la causa di inammissibilità pronunciata dal primo giudice e, per l’effetto, annulla la decisione stessa e rimette gli atti al primo giudice per l’esame del merito. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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