F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASO PATRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/ARZANESE DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASO PATRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/ARZANESE DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013, ha inflitto al calciatore Caso Patrizio la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Messina/Arzanese disputato il 15.9.2013, il Caso si era reso responsabile di un atto di particolare violenza verso un avversario a gioco fermo. Avverso tale provvedimento la società U.S. Arzanese S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.9.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.9.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’U.S. Arzanese s.r.l. di Arzano (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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