F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 4 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. NATALI CESARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA BOLOGNA/TORINO DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 4 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. NATALI CESARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA BOLOGNA/TORINO DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013) Premesso che il calciatore Cesare Natali, tesserato con la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara allo stesso inflitta in seguito alla gara Bologna-Torino del 23 settembre 2013 e che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano per come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente di quanto è contenuto nel rapporto dell’arbitro e dei suoi collaboratori, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - rilevato che nel rapporto del direttore di gara, Signor Sebastiano Peruzzo e in quello del quarto ufficiale, è testualmente rappresentato che il giocatore odierno ricorrente, al termine del primo tempo di gara all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi, raggiungeva il quarto ufficiale e anche alla presenza dell’arbitro addizionale profferiva le parole “comunque siete proprio scarsi”, confermando integralmente il concetto espresso anche dopo che il quarto ufficiale gli aveva chiesto spiegazioni su cosa intendesse dire; - tenuto conto che la suddetta frase, sicuramente offensiva, perché idonea a colpire pesantemente la capacità professionale del direttore dei gara e dei suoi collaboratori, è stata pronunciata due volte ed è stata percepita in tutta la sua capacità offensiva anche dai rappresentanti della Procura federale presenti che, nel loro rapporto, hanno confermato l’accaduto riferendo anche che il Natali, dopo essere stato espulso dall’arbitro per i fatti di cui sopra e avere chiesto ed ottenuto di conoscere le ragioni dell’espulsione, si lasciava andare a reazioni violente urlando la frase “E’ da 34 anni che giuoco a calcio e non mi faccio prendere in giro da questi 6 qua”, accompagnando tale reazione con la pronuncia di una espressione blasfema, mentre sferrava un pugno ad una porta accanto a quella dell’arbitro e affermando ad alta voce “io vado in sala stampa e li distruggo”; - considerato che il comportamento tenuto dal calciatore si è articolato un quattro atteggiamenti ben distinti, seppure manifestati in un unico contesto temporale che tuttavia non impedisce la loro atomizzazione, visto che il predetto calciatore ha dapprima espresso con puntualità un pensiero di profondo disvalore verso la professionalità del direttore di gara e dei suoi collaboratori, ha poi reiterato tale atteggiamento offensivo ribadendo espressamente quanto già manifestato, successivamente ha provveduto ad assumere un atteggiamento violento sferrando un pugno ad una porta, per poi concludere l’intera operazione comportamentale pronunciando una bestemmia; - ritenuto che, confermata la singola portata violativa delle norme regolamentari riferibile a ciascuno dei quattro comportamenti mantenuti dal Natali nei confronti del direttore di gara e dei suoi assistenti, va considerata congrua la sanzione inflitta, tenuto in particolare conto che per l’aver pronunciato l’espressione blasfema più sopra riportata il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore il minimo della sanzione prevista dall’art. 19, comma 3-bis, C.G.S. (1 giornata di squalifica); - verificato, conclusivamente e per le ragioni sopra illustrate, che appaiono infondate le censure dedotte nel ricorso proposto, stimandosi congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Natali Cesare. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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