F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 4 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHEZZAL ABDELKADERSEGUITO GARA PADOVA/LATINA DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 4 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHEZZAL ABDELKADERSEGUITO GARA PADOVA/LATINA DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) Con reclamo ritualmente proposto la U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B ha inflitto al calciatore GhezzalAbdelkader la sanzione della squalifica, seguito gara Padova/Latina del 24.9.2013, per 3 giornate effettive di gara “doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 47° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza di espressione ingiuriosa dovendosi, per contro, ritenersi una “critica irrispettosa” riferibile alla eccessiva severità dell'arbitro nel sanzionare il calciatore con una ammonizione (al 92°) a seguito della quale il medesimo è stato espulso. Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata di gara applicando una eventuale sanzione pecuniaria aggiuntiva per l'atteggiamento irrispettoso assunto. Alla seduta del 4.10.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1° Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Sezione Giudicante – è comparso il difensore della Società reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva, infatti, questa Corte che la plateale e reiterata condotto del calciatore, da considerarsi comunque irriguardosa, configura l'ipotesi sanzionatoria dell'art. 19 n. 4, lett. a), C.G.S. che statuisce la squalifica per 2 giornate di gara, maggiorata di una ulteriore giornata, ex comma n. 10 del su citato art. 19 C.G.S., per effetto della decretata espulsione. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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