F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.12.2013 INFLITTA AL CALC. MAZZOCCHI PASQUALE SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP, BRESCIA/HELLAS VERONA DEL 28.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 40 del 10.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.12.2013 INFLITTA AL CALC. MAZZOCCHI PASQUALE SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP, BRESCIA/HELLAS VERONA DEL 28.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 40 del 10.9.2013) Premesso che il ricorso è stato presentato dalla Società ricorrente con riferimento alla sanzione, della squalifica fino al 1° dicembre 2013, inflitta al calciatore Pasquale Mazzocchi in seguito alla gara del campionato Primavera Tim Cup Brescia/Hellas Verona disputata il 28 agosto 2013; Considerato che, per i fatti di cui alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo e qui gravata, risulta dagli atti prodotti che essi si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; Rilevato, più in particolare che nel rapporto del direttore di gara si legge testualmente, nella sezione “calciatori espulsi e motivazione”, che “finita la partita mentre rientravamo nello spogliatoio ho mostrato il cartellino rosso al sig. Mazzocchi Pasquale n. 17 Hellas Verona perché con una mano mi spingeva sul petto” pronunciando una frase ad alto contenuto ingiurioso (“bravo cogl…”); Considerato che il suddetto episodio manifesta indubitabilmente tutta la portata offensiva dell’epiteto rivolto al direttore di gara, accompagnato da un atteggiamento minaccioso e comunque altrettanto offensivo visto il contatto fisico realizzato dal giovane calciatore nei confronti del direttore di gara, testimoniando un comportamento incline ad offendere e porre nel nulla l’autorevolezza dell’arbitro; Ritenuto che comunque, pur tenendo conto di quanto sopra e della giovane età dell’incolpato, valutato il complessivo atteggiamento e la portata concreta del contatto fisico nei confronti del direttore di gara, non tradottosi comunque in condotta fisicamente lesiva, in parziale riforma della sanzione inflitta dal Giudice sportivo si ritiene che, per congruità, la squalifica del calciatore possa essere lievemente ridotta; Ritenuto, pertanto, che le censure dedotte con il reclamo proposto dalla Società Hellas Verona F.C., conducono a confermare la correttezza della sanzione inflitta ma consentono, nel contempo, di riformulare la predetta sanzione in modo più congruo limitando la squalifica del calciatore a 5 giornate di gioco effettive e quindi a tutto il 14 novembre 2013, di talché sotto tale profilo il ricorso va accolto; Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mazzocchi Pasquale a tutto il 14.11.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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