F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B le ha inflitto, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013, l'ammenda di € 12.500,00 “per responsabilità diretta in funzione dell'atteggiamento tenuto dal proprio Presidente; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ininterrottamente grida e cori insultanti agli Ufficiali di gara; per avere, infine, un suo sostenitore, al termine della gara, sputato all'indirizzo del Quarto Ufficiale senza riuscire ad attingerlo”. Con i motivi scritti la reclamante ha chiesto una sensibile riduzione dell'ammenda eccependo che: 1) il Sig. Francesco Manniello si era limitato semplicemente a rappresentare il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali; 2) i presunti cori insultanti agli Ufficiali di gara erano stati intonati solo al 30° del 1° tempo e non per l'intera durata della gara, da uno sparuto gruppo ed isolato di sostenitori stabiesi; 3) il presunto sputo in direzione del Quarto Ufficiale, da considerarsi solo un mero tentativo, era rimasto senza conseguenze per il destinatario; 4) il richiamo, da parte del Giudice Sportivo, alle lettere a), b), e) dell'art. 13, comma 1, C.G.S., non considerate come esimenti, avrebbero potuto valutarsi come incisive attenuanti. Alla seduta dell’11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1° Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva, infatti, questa Corte che il grave, reiterato comportamento del Presidente Sig. Francesco Manniello così come refertato e la condotta insultante dei propri sostenitori nei confronti degli Ufficiali di gara, oltre allo sputo diretto al Quarto Ufficiale, giustificano la corretta e congrua sanzione inflitta in prime cure che la Corte condivide in toto e dalla quale non intende discostarsi. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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