F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOGGIA PASQUALE SEGUITO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOGGIA PASQUALE SEGUITO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)
Con preannuncio di reclamo del 19 novembre 2013 la Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: al 40° minuto del primo tempo il calciatore Pasquale Foggia veniva espulso perchè, a seguito di un presunto fallo subito da un suo compagno di squadra, a suo dire non rilevato dall’arbitro, rivolgeva allo stesso un gesto offensivo accompagnato da un insulto. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 21 novembre 2013, una memoria difensiva con la quale si sosteneva che i fatti si erano svolti in maniera diversa da come era stato refertato dall’arbitro: si affermava, infatti, che nel momento in cui il calciatore della Salernitana Manuel Ricci veniva atterrato da un avversario, il Foggia invitava l’arbitro a fischiare la punizione; lo stesso Foggia, poi, si rivolgeva al compagno rimproverandolo per non avergli passato il pallone prima di subire il fallo e a lui rivolgeva l’insulto. Al termine della gara il Foggia si recava dall’arbitro per chiarire l’accaduto e lo stesso, nel prendere atto delle scuse, affermava che aveva soltanto udito l’insulto e aveva ritenuto che fosse diretto alla sua persona. Tutto ciò si sarebbe potuto tranquillamente riscontrare da un supplemento di rapporto che la Corte avrebbe potuto richiedere all’arbitro. Inoltre, il presunto gesto offensivo rivolto dal Foggia all’arbitro cui si fa riferimento nel rapporto di fine gara, non si sa in cosa sia consistito giacchè non veniva specificata la materialità del gesto. Si chiedeva, pertanto, l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta dal giudice di prime cure. All’odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del C.G.S., l’Avv. Gian Michele Gentile, difensore della Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti. La Corte considerato che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, C.G.S., “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; Visto quanto dichiarato telefonicamente dall’arbitro che, contattato in sede di udienza, ha confermato in toto quanto refertato a fine gara; Visto l’articolo 19, comma 4, lett. a), C.G.S. respinge il ricorso. Per questi mtoivi la C.G.F., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Salernitana 1919 di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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