F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. MONZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. ASTA ANTONINO SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/MANTOVA DEL 16.11.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO A.C. MONZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. ASTA ANTONINO SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/MANTOVA DEL 16.11.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19 novembre 2013, a seguito della gara Monza/Mantova, 2^ Divisione, del 16 novembre 2013, ha inflitto all’allenatore del Monza Brianza 1912 S.p.A. Antonino Asta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per comportamento irriguardoso verso un assistente arbitrale, nonché per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”. L’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Del Re, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo, in particolare, che l’applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica non sarebbe congrua in quanto il sig. Asta non avrebbe pronunciato alcuna espressione spiccatamente e specificamente offensiva nei confronti del direttore e dell’assistente di gara. Il comportamento del tesserato dovrebbe essere individuato in un semplice gesto d’impeto non sfociato né in una minaccia né in un’offesa ingiuriosa ed irriguardosa, ma scaturito e giustificato dalla concitazione delle fasi finali della partita nelle quali la vicenda dovrebbe essere necessariamente contestualizzata. In conclusione, richiamando anche precedenti decisioni di questa Corte di Giustizia, ha chiesto, in via principale, di annullare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale e, per l’effetto, di revocare la squalifica di tre giornate inflitta al sig. Asta. In subordine, ha chiesto di irrogare l’ammenda con diffida e, in ulteriore subordine, di ridurre la sanzione da tre giornate ad una giornata. La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e vada di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, sig. Riccardo Panarese, emerge che “al termine della gara il sig. Antonino Asta, allenatore del Monza Calcio, protestava all’indirizzo dell’A.A. n. 1, applaudendo ironicamente il suo operato. Lo stesso si avvicinava alla mia persona dicendo: ‘avete rovinato la partita vergognatevi’. Il suo fare minaccioso aizzava il pubblico presente. Lo stesso veniva allontanato da alcuni calciatori del Monza stesso”.
I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, ai sensi dell’art. 35, punto 1.1., C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’art. 19, comma 4, C.G.S., dispone che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, al calciatore responsabile dell’infrazione (la norma, per analogia, è applicabile anche ai tecnici) è inflitta la sanzione minima della squalifica per 2 giornate. Nella fattispecie, la condotta dell’allenatore del Monza si rivela meritevole della sanzione inflitta in quanto, oltre all’applauso ironico nei confronti dell’assistente arbitrale ed alla frase offensiva rivolta al direttore di gara, dal rapporto arbitrale può evincersi, come detto, il “fare minaccioso” che “aizzava il pubblico presente”. Tale circostanza, che determina una maggiore gravità della condotta, già di per sé irriguardosa, è resa ancora più chiara dal fatto che il sig. Asta è stato allontanato da alcuni calciatori della propria squadra. In definitiva, la sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata in relazione alla gravità dei fatti accertati. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Calcio di Monza (Monza e Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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