F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1.RICORSO A.D.C ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 1.200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 13 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1.RICORSO A.D.C ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013) Con rituale e tempestivo ricorso la società A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie impugnava, con fax del 19.12.2013, la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che con Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013 infliggeva le sanzioni: - obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse; - ammenda di € 1.200,00. Il referto arbitrale ed il suo eventuale supplemento costituiscono fonte privilegiata di prova ex art. 35 C.G.S.. Dal supplemento del rapporto arbitrale si deducono inequivoci fatti ingiuriosi che, ancorché non siano sfociati in aggressioni fisiche, conservano la loro oggettiva gravità, soprattutto perché provenienti dal Presidente della squadra del Grottaglie ed oltretutto, reiterati, perché posti in essere dapprima al termine del primo tempo di gara e quindi, dopo la pausa di gioco, prima dell’inizio del secondo tempo. Non meno rilevanti risultano le ingiurie rivolte dal tifoso all’arbitro dopo la partita, in questo caso, aggravate anche da un tentativo di violenza che non ha raggiunto persone, ma ha colpito l’autovettura sulla quale l’arbitro viaggiava assieme ad altri, alla quale è stato oltretutto sbarrato il libero transito. I fatti analizzati, ancorché stemperati dall’arbitro nella materiale descrizione che lo stesso ne ha fatto, meritano la sanzione inflitta dal primo Giudice, che per l’effetto deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell’interposto reclamo. Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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