COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 03.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD CUSSIGNACCO CALCIO avverso la decisione del G.S.T. della Delegazione di Udine (in c.u. n° 27 del 11.12.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 03.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD CUSSIGNACCO CALCIO avverso la decisione del G.S.T. della Delegazione di Udine (in c.u. n° 27 del 11.12.2013). Il 02.12.2013 l’ASD CUSSIGNACCO CALCIO, preannunciava al G.S.T. della Delegazione di Udine ricorso avverso la regolarità della gara Cussignacco – Stella Est (3 categoria, girone B, disputata il 01.12.2013), lamentando la posizione irregolare del calciatore Rodrigues Lima Leandro. Faceva poi seguire motivato e documentato ricorso con raccomandata spedita in data 09.12.2013. Il G.S.T. della Delegazione di Udine nel comunicato n. 27 dd. 11.12.2013, motivando essere necessaria “Ila trasmissione dell'atto con le motivazioni entro i sette giorni successivi allo svolgimento della gara”, dichiarava l’inammissibilità del ricorso in oggetto perché spedito fuori termine (specificando la data di spedizione nel 09.12.2013, ottavo giorno successivo allo svolgimento della gara). Conseguentemente, omologava la gara con il risultato conseguito sul campo e disponeva l'incameramento della tassa reclamo. Da ciò la ASD CUSSIGNACCO CALCIO presentava tempestivo reclamo avverso tale decisione rilevando come, essendo la gara stata disputata domenica 01.12.2013 i sette giorni previsti dal Codice di Giustizia Sportiva quale termine perentorio per la proposizione del ricorso sarebbero sì andati a scadere domenica 8.12.2013, ma essendo questo un giorno festivo tale termine doveva intendersi prorogato al giorno successivo non festivo. Esaminati gli atti, la C.D.T. rileva la fondatezza del reclamo, considerando tempestivo (e quindi ammissibile) il ricorso presentato in primo grado al G.S.T. il giorno 09.12.2013, come da data certa ricavabile dal timbro postale apposto nella velina delle raccomandate depositate in atti e correttamente inviate sia alla Federazione, che alla compagine avversaria. Nel caso di specie trova infatti applicazione il disposto di cui all’art. 38 c. 5 del C.G.S. che prevede “I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”. Ex art 36 c. 5 - C.G.S. la C.D.T., se ritiene insussistente la inammissibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - dichiara insussistente la inammissibilità ritenuta dal G.S.T. Delegazione Provinciale di Udine in ordine al ricorso presentato dalla ASD CUSSIGNACCO CALCIO avverso la regolarità della gara Cussignacco Calcio – Stella Est (3 Categoria, Girone B, disputata il 01.12.2013); annulla la decisione impugnata con riferimento all’omologazione della gara e all’incameramento della tassa reclamo; rinvia al G.S.T. della Delegazione di Udine per l’esame del merito. - dispone restituirsi la tassa di reclamo di propria competenza.
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