COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giorgio CLOCCHIATTI nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. VIRTUS CORNO; b) ASD VIRTUS CORNO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giorgio CLOCCHIATTI nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. VIRTUS CORNO; b) ASD VIRTUS CORNO. Il deferimento. Ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a richiesta della Procura Federale, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: - a) il sig. Giorgio CLOCCHIATTI nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. VIRTUS CORNO per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 49 lett. c) N.O.I.F. e degli artt. 23 e 24 nr. 2 lett. c) del Regolamento L.N.D., così come integrato da quanto stabilito dal C.U. nr. 1 del C. R. Friuli Venezia Giulia per non aver provveduto entro il termine ordinatorio del 16.07.11 al versamento dei diritti per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Friuli Venezia Giulia LND per la stagione sportiva 2011/2012”; - b) la Società A.S.D. VIRTUS CORNO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio presidente. Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza, da parte della A.S.D. VIRTUS CORNO (società militante nel Campionato di Eccellenza), degli adempimenti previsti per le iscrizioni ai campionati dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. dd 01.07.2011 e segnatamente per non avere la richiedente provveduto a versare, nel termine ordinatorio normativamente stabilito, gli importi dovuti. La convocazione. Con comunicazione tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 20.12.2012 all’esito della quale la CDT , preso atto della documentazione prodotta dal sig. CLOCCHIATTI e delle dichiarazioni dallo stesso rese circa la richiesta rivolta al C.R. FVG di compensare la quota di iscrizione con il credito asseritamente vantato dalla sua società nei confronti della Federazione, emetteva ordinanza con la quale disponeva la restituzione degli atti alla Procura Federale per un supplemento di indagine sul punto e per appurare le ragioni del mancato accoglimento di detta istanza. A seguito dell’ulteriore istruttoria l’organo inquirente appurava da un lato l’esistenza di una prassi consolidata dell’Ufficio di compensare, comunque, automaticamente ed a prescindere da ogni richiesta di parte, i crediti e gli oneri di spesa in occasione delle iscrizioni ai campionati (di talchè le società richiedenti erano tenute a provvedere al solo versamento della differenza tra la quota di partecipazione stabilita dalle norme regolamentari e la somma esistente sul loro “conto” qualora questo non presentasse la necessaria capienza); dall’altro e con specifico riferimento all’ASD VIRTUS CORNO, l’insufficienza della provvista esistente sul suo conto a coprire l’intera somma da essa dovuta entro il termine del 16.07.2011 ragion per cui l’interessata aveva provveduto solo in seguito alla corresponsione del di più ancora dovuto.- Da ciò la conferma da parte della Procura Federale del deferimento di cui trattasi e la riconvocazione delle parti per la nuova riunione del 19.12.2013. Il dibattimento. All’udienza del 19.12.2013 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota; nessuno è invece comparso per le parti deferite. Le conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo la condanna del sig. Giorgio CLOCCHIATTI a gg 30 di inibizione e quella della A.S.D. VIRTUS CORNO all’ammenda di € 260,00. La motivazione. Costituisce principio espressamente previsto dalle disposizioni civilistiche, e che non può non valere anche in ambito sportivo, quello secondo cui il debitore, è tenuto, a scanso di responsabilità, ad eseguire esattamente la prestazione dovuta gravando su di lui la dimostrazione di aver puntualmente assolto alla propria obbligazione.- Nel caso in esame rappresenta un dato di fatto pacificamente assodato che l’A.S.D. VIRTUS CORNO non ha provveduto a dar corso con precisione e puntualità a tutti gli adempimenti stabiliti dal C.U. n° 1 dd 01.07.2011 del C.R. del FVG a carico delle società sportive per l’iscrizione ai campionati di rispettiva competenza, e tra essi il versamento, entro il termine del 16.07.2011, dell’intero ammontare dei diritti di iscrizione.- La minor somma corrisposta dalla ASD VIRTUS CORNO entro il termine indicato nel C.U. n° 1 relativo alla stagione sportiva 2011/12, non consente pertanto di affermare che la prestazione facente carico alla richiedente sia stata dalla stessa correttamente eseguita.- Conseguentemente, in difetto di circostanze (quali un errore giustificabile, il caso fortuito o la forza maggiore) che valgano a liberare da responsabilità i soggetti deferiti, deve ritenersi fondato il contestato inadempimento Sul piano sanzionatorio, ricordato che le disposizioni contenute nel C.U. n° 1 del 01.07.2011 stabiliscono che l’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti da compiersi entro il termine ordinatorio del 16.07.2011 per l’iscrizione ai campionati di Eccellenza, Promozione e 1a Categoria costituisce illecito disciplinare, ritiene la C.D.T. di discostarsi dalle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale che appaiono eccessivamente miti in considerazione dell’inutile dispendio di tempo e di energie cui ha dato luogo il CLOCCHIATTI, per sé e nella veste di presidente della ASD VIRTUS CORNO, avendo lo stesso, con il proprio comportamento, indotto l’organo giudicante a credere che la prestazione di pagamento facente carico alla società da lui presieduta fosse stata tempestivamente e correttamente assolta.- Sanzione equa appare essere dunque quella indicata nel dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 1) Ritenuta la responsabilità di Giorgio CLOCCHIATTI, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. VIRTUS CORNO, in ordine ai fatti a lui ascritti infligge allo stesso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 40 (quaranta); 2) Ritenuta la responsabilità diretta dell’A.S.D. VIRTUS CORNO infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 350,00- (trecentocinquanta/00)
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