COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CIANO NICOLA (TESS. GENERAZIONE FORMIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 25 DEL 14.11.2013 (Gara: GENERAZIONE FORMIA – REAL FORMIA del 10.11.2013 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CIANO NICOLA (TESS. GENERAZIONE FORMIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 25 DEL 14.11.2013 (Gara: GENERAZIONE FORMIA – REAL FORMIA del 10.11.2013 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il reclamante , convocato come da richiesta da questa Commissione Disciplinare, ha confermato quanto già riportato nel reclamo, ovvero che il contatto fisico con l’arbitro sia avvenuto in maniera del tutto involontaria, in quanto, durante il rientro negli spogliatoi, egli sarebbe stato sospinto contro il Direttore di gara da un proprio compagno, della qual cosa si sarebbe poi scusato. Per tale motivo si è quindi richiesta la revoca della sanzione, ovvero la riduzione della stessa ritenuta eccessiva. Convocato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, al termine dell’incontro, dopo aver superato il cancello di uscita dal campo e gli scalini in materiale metallico ivi ubicati, e dopo aver iniziato a percorrere il vialetto che portava allo spogliatoio, aveva sentito il rumore concitato di tacchetti di scarpini sugli scalini e, dopo pochi secondi, aveva avvertito un fortissimo colpo sulla parte lombare della schiena, che lo aveva sbalzato in avanti, facendolo inginocchiare; voltandosi immediatamente, aveva visto alle sue spalle il capitano della Generazione Formia, Ciano Nicola, il quale, dopo averlo fissato negli occhi con atteggiamento di sfida, aveva poi proseguito la sua corsa verso gli spogliatoi. L’arbitro ha inoltre precisato che, al momento in cui aveva ricevuto il colpo alla schiena, dietro di lui si trovava soltanto il CIANO, e che gli altri calciatori si trovavano a una distanza di circa 5 metri. Il Direttore di gara ha infine dichiarato che il colpo gli aveva causato un fortissimo dolore e, rientrato nello spogliatoio, egli aveva inoltre accertato che sulla parte colpita vi era il segno dei tacchetti di uno scarpino, con vari punti di escoriazione, sicchè aveva ritenuto opportuno recarsi poi al Pronto Soccorso dell’Ospedale DONO SVIZZERO di Formia, ove gli era stata diagnosticata una forte contrattura, nonché escoriazioni sulla parte lombare della schiena. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, nonché della documentazione medica allegata al referto, risulta quindi comprovata la natura volontaria e violenta del gesto compiuto dal calciatore CIANO NICOLA, nonché le conseguenze fisiche provocate dal calcio da lui inferto al Direttore di gara. Ribadita l’estrema gravità di tale comportamento, deve quindi ritenersi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 14.11.2016 a carico del calciatore CIANO NICOLA, così come anticipato sul C.U. 120 del 20.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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