COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CIANO NICOLA (TESS. GENERAZIONE FORMIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 25 DEL 14.11.2013 (Gara: GENERAZIONE FORMIA – REAL FORMIA del 10.11.2013 – Campionato III Categoria Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE CIANO NICOLA (TESS. GENERAZIONE FORMIA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 25 DEL
14.11.2013
(Gara: GENERAZIONE FORMIA – REAL FORMIA del 10.11.2013 – Campionato III Categoria
Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il reclamante , convocato come da richiesta da questa Commissione Disciplinare, ha confermato
quanto già riportato nel reclamo, ovvero che il contatto fisico con l’arbitro sia avvenuto in maniera
del tutto involontaria, in quanto, durante il rientro negli spogliatoi, egli sarebbe stato sospinto contro
il Direttore di gara da un proprio compagno, della qual cosa si sarebbe poi scusato.
Per tale motivo si è quindi richiesta la revoca della sanzione, ovvero la riduzione della stessa
ritenuta eccessiva.
Convocato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, al termine dell’incontro, dopo aver
superato il cancello di uscita dal campo e gli scalini in materiale metallico ivi ubicati, e dopo aver
iniziato a percorrere il vialetto che portava allo spogliatoio, aveva sentito il rumore concitato di
tacchetti di scarpini sugli scalini e, dopo pochi secondi, aveva avvertito un fortissimo colpo sulla
parte lombare della schiena, che lo aveva sbalzato in avanti, facendolo inginocchiare; voltandosi
immediatamente, aveva visto alle sue spalle il capitano della Generazione Formia, Ciano Nicola, il
quale, dopo averlo fissato negli occhi con atteggiamento di sfida, aveva poi proseguito la sua corsa
verso gli spogliatoi. L’arbitro ha inoltre precisato che, al momento in cui aveva ricevuto il colpo alla
schiena, dietro di lui si trovava soltanto il CIANO, e che gli altri calciatori si trovavano a una
distanza di circa 5 metri. Il Direttore di gara ha infine dichiarato che il colpo gli aveva causato un
fortissimo dolore e, rientrato nello spogliatoio, egli aveva inoltre accertato che sulla parte colpita vi
era il segno dei tacchetti di uno scarpino, con vari punti di escoriazione, sicchè aveva ritenuto
opportuno recarsi poi al Pronto Soccorso dell’Ospedale DONO SVIZZERO di Formia, ove gli era
stata diagnosticata una forte contrattura, nonché escoriazioni sulla parte lombare della schiena.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, nonché della documentazione medica allegata al
referto, risulta quindi comprovata la natura volontaria e violenta del gesto compiuto dal calciatore
CIANO NICOLA, nonché le conseguenze fisiche provocate dal calcio da lui inferto al Direttore di
gara.
Ribadita l’estrema gravità di tale comportamento, deve quindi ritenersi del tutto congrua e
adeguata la sanzione inflitta dal giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 14.11.2016 a carico del calciatore CIANO
NICOLA, così come anticipato sul C.U. 120 del 20.12.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
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