COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PODIUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 CARICO DELL’ALLENATORE PATACCHIOLA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: PODIUM – PASSO CORESE 1936 del 10.11.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PODIUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 CARICO DELL’ALLENATORE PATACCHIOLA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: PODIUM – PASSO CORESE 1936 del 10.11.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: l’assunto della reclamante – ribadito in audizione - per cui l’allenatore PATACCHIOLA SIMONE si sarebbe limitato a protestare verso l’arbitro e non avrebbe avuto alcun contatto fisico con lui, è ampiamente contraddetto dal contenuto del referto arbtirale che narra, oltre che di irriguardose proteste, anche di una spinta con il petto da parte del tecnico nei confronti del Direttore di gara, facendolo arretrare. Da quanto descritto, consegue l’inattendibilità delle lamentele della ricorrente ed appare anche adeguata la sanzione inflitta. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 31.1.2014 a carico dell’allenatore PATACCHIOLA SIMONE, così come anticipato sul C.U. n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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