COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE LUCA ARSENI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: POL. OSTIENSE – GARBATELLA del 15.12.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE LUCA ARSENI ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL
19.12.2013
(Gara: POL. OSTIENSE - GARBATELLA del 15.12.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la POL. OSTIENSE riconduce il comportamento del calciatore ARSENI LUCA ad un suo stato di
frustrazione dovuto alle precarie condizioni fisiche nonostante cui aveva dovuto partecipare alla
gara, nonché alla netta sconfitta subita dalla sua squadra. Chiede, quindi, una riduzione della
squalifica inflitta in primo grado.
Il contenuto degli atti ufficiali è inequivocabile: l’ARSENI , espulso per somma di ammonizioni,
reagiva al provvedimento rivolgendo offese e minacce all’arbitro, continuava poi dall’esterno del
terreno di gioco e al termine dell’incontro strattonava il Direttore di gara per la divisa, reiterando
minacce ed ingiurie.
Alla luce di quanto sopra, appaiono inconsistenti le giustificazioni della ricorrente ed altresì
adeguata la squalifica, in rapporto all’inaccettabile condotta del calciatore in questione, per cui il
reclamo non ha possibilità di accoglimento.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione adottata dal Giudice Sportivo, così come
anticipato sul C.U. n. 126 del 3.1.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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