COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VALDICHIENTI/FOLGORE CASTELRAIMONDO DEL 9.12.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 38 dell’11.12.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VALDICHIENTI/FOLGORE CASTELRAIMONDO DEL 9.12.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 38 dell’11.12.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Folgore Castelraimondo la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento dei propri sostenitori, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Folgore Castelraimondo chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, sarebbe stato l’arbitro ad avventarsi contro il proprio sostenitore con il quale lo stesso “aveva avuto un acceso e duraturo battibecco durante la gara”; un altro sostenitore presente sarebbe intervenuto per evitare il contatto tra i due, che si insultavano reciprocamente, bloccando l’arbitro per le braccia, “ma senza nessun tipo di aggressione”; contro quest’ultimo e la di lui moglie si sarebbe poi rivolto lo stesso direttore di gara poiché infastidito dalle foto o video che la donna stava effettuando, ma senza ulteriori conseguenze anche per l’intervento pacificatore di un assistente e della fidanzata dell’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori della reclamante, per avere gli stessi, a fine gara, avvicinato l’arbitro afferrandolo, in due occasioni, per le braccia ed insultandolo reiteratamente; • ritenuto che la tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione degli accadimenti da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili; • rilevato che a norma del terzo comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti; • ritenuta l’esattezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Folgore Castelraimondo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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