COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FIRMUM AZZURRA/TORRE CALCIO DEL 6.12.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 41 del 6.12.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FIRMUM AZZURRA/TORRE CALCIO DEL 6.12.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 41 del 6.12.2013) Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore NGUYEN Thanh Tam Tony, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive “per aver reagito ad un fallo di gioco e per gravi atti di violenza contro un giocatore avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Torre Calcio deducendo che il proprio calciatore, nell’occasione, subì una vera e propria aggressione, peraltro del tutto ingiustificata, da parte di alcuni giocatori della squadra avversaria, che lo colpirono con calci, quando questi era ancora in terra, e poi con spintoni e pugni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Nguyen Thanh Tam Tony, come precisata dal direttore di gara, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, sanzionata con la pena ivi prevista nel minimo edittale, diminuita per l’applicazione dell’attenuante della provocazione; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Torre Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore NGUYEN Thanh Tam Tony a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it