COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. COLLEVARIO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEVARIO CALCIO/BELFORTESE R.SALVATORI DEL 30.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. COLLEVARIO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEVARIO CALCIO/BELFORTESE R.SALVATORI DEL 30.11.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ai calciatori MORETTI Mirko e BURATTI Riccardo, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, la squalifica rispettivamente per quattro ed otto gare effettive; - al tecnico GIULIANELLI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, squalificato come calciatore per tre gare e non in lista di gara, la squalifica fino al 2 febbraio 2014, per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Collevario Calcio chiedendo l’annullamento delle squalifiche applicate al calciatore Moretti Mirko ed al tecnico Giulianelli Marco, nonché la riduzione della sanzione inflitta all’altro calciatore Buratti Riccardo. A dire della reclamante: - Moretti Mirko ebbe un normale scontro di gioco con un avversario, senza null’altro ed, in particolare, senza alcun tipo di reazione; - Buratti Riccardo si avvicinò all’arbitro e gli appoggiò una mano sul taschino ed al petto per cercare di dissuaderlo a prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di un suo compagno di squadra; solo dopo essere stato, per questo, espulso proferì alcune frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara; - Giulianelli Marco era fuori dal campo, in mezzo ad altre venti persone e, quindi, non facilmente identificabile; al termine dell’incontro si portò all’ingresso dello spogliatoio “per evitare situazioni spiacevoli nei confronti dell’arbitro”, intervenendo allorché la discussione tra l’ufficiale di gara ed il suo capitano prese “un tono poco civile”, ma senza mai proferire frasi minacciose. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente precisato che: - il calciatore Moretti Mirko colpì un avversario in un’azione di gioco; dopo essere stato espulso per questo, allo stesso calciatore rivolse alcune frasi minacciose; - il calciatore Buratti Riccardo gli si avvicinò e con una mano gli diede una spinta, di poco conto e senza conseguenze; dopo essere stato espulso per questo, gli rivolse insulti e minacce; - il tecnico Giulianelli Marco, da fuori del campo, lo insultò reiteratamente; al termine dell’incontro, entrò nello spazio antistante gli spogliatoi, gli si pose davanti e lo insultò di nuovo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori due tasse reclamo; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al calciatore Moretti Mirko è stata ridimensionata nella sua obiettiva gravità; • ritenuto che la condotta tenuta dal calciatore Buratti Riccardo sia stata minacciosa e gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta; • ritenuto che la complessiva condotta ascritta al tecnico Giulianelli Marco giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice Sportivo, tenuto conto altresì del suo ruolo di allenatore della squadra, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Collevario Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore MORETTI Mirko e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo la restituzione della relativa tassa; - accoglie il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore BURATTI Riccardo e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo la restituzione della relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al tecnico GIULIANELLI Marco, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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