COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 Del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 52 (PARTITA PERSA, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA SPINETE – ROCCASICURA DEL 1°.12.2013 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 62
Del 09.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 52 (PARTITA
PERSA, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE)
(GARA SPINETE - ROCCASICURA DEL 1°.12.2013 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società U.S. Roccasicura ha proposto ricorso avverso la punizione della perdita della gara giocata
il 1° dicembre 2013 contro lo Spinete, la sanzione della ammenda di euro 400,00 e la sanzione della
squalifica del calciatore Di Pasquo Fabio, disposte dal G.S.T. e pubblicate sul C.U. n. 52 del 12
dicembre 2013, chiedendo l'assegnazione della vittoria della gara per 0 a 3, l'annullamento della
sanzione della ammenda, o in subordine la sua riduzione, e la riduzione della squalifica del Di Pasquo.
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha provveduto ad allegare al ricorso la ricevuta di
spedizione della raccomandata contenente i motivi del ricorso stesso alla società controparte, così
come espressamente previsto dagli art. 46, comma 5, del C.G.S. quando il gravame verte su episodi e
circostanze che possono modificare il risultato conseguito, che in questo caso è quello disposto dal
G.S.T.
Il mancato invio della copia del ricorso alla controparte causa una insanabile violazione del principio
del contraddittorio, che rende, per specifica previsione regolamentare, il gravame stesso inammissibile
per la parte che verte sulla punizione sportiva della perdita della gara.
In merito alla sanzione della ammenda di euro 400,00, la responsabilità della società U.S.
Roccasicura per il comportamento dei propri calciatori, così come risultante nel referto arbitrale e nel
relativo supplemento, appare limitata ai fatti verificatisi in seguito al comportamento tenuto dal
calciatore Fraraccio Emanuel dello Spinete dopo la realizzazione di un calcio di rigore ed agli episodi
di rissa verificatisi dopo il comportamento del calciatore del Roccasicura Di Pasquo Fabio, già
espulso, che ha comportato l'abbandono del terreno di gioco da parte di quasi tutti i tesserati per
recarsi presso gli spogliatoi. Il primo episodio, ai fini della sanzione da infliggere, non pare possa
portare ad una valutazione di responsabilità in quanto, come opportunamente riportato dal direttore di
gara, dopo i fatti che hanno visto partecipare diversi giocatori delle due squadre è ritornata la calma e
la partita è ripresa regolarmente. Il secondo episodio, per la dinamica dei fatti pure riportati con
chiarezza nel supplemento di rapporto, porta ad una responsabilità limitata della U.S. Roccasicura
visto che la partecipazione della quasi totalità dei suoi tesserati e calciatori appare giustificata dal
comportamento violento messo in atto dai tesserati, in particolare dal dirigente accompagnatore
Salvatore Donato, dai calciatori e dai sostenitori dell' A.S.D. Spinete.
Ciò, unitamente al comportamento fattivo posto in essere dai calciatori del Roccasicura in occasione
del primo episodio concretizzatosi nel tentativo di calmare gli animi, riportato nel supplemento del
referto, porta a riconoscere una riduzione della ammenda tenendola in limiti comunque afflittivi.
La sanzione della squalifica del calciatore Di Pasquo Fabio non può subire riduzione tenuto conto
della condotta tenuta prima della espulsione e, ancora di più, di quella posta in essere dopo davanti
allo spogliatoio che poi si è rivelata determinante per i fatti che hanno portato alla sospensione della
gara.
Le motivazioni poste a giustificazione dalla ricorrente non trovano riscontro negli atti ufficiali, anche in
considerazione che i calciatori ed i tesserati in genere dovrebbero evitare di porre in essere
comportamenti e condotte gravi e che possono portare come conseguenza il mettere a rischio la
sicurezza delle persone.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile il ricorso della società U.S. Roccasicura in merito alla perdita della
gara, per i motivi indicati in premessa, di ridurre la sanzione della ammenda ad euro 200,00 e di
confermare la squalifica del calciatore Di Pasquo Fabio fino al 20 marzo 2014.
Dispone restituirsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della reclamante.
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