COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 Del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. SPINETE – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 52 (PARTITA PERSA E AMMENDA) (GARA SPINETE – ROCCASICURA DEL 1°.12.2013 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 Del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. SPINETE - AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 52 (PARTITA PERSA E AMMENDA) (GARA SPINETE - ROCCASICURA DEL 1°.12.2013 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltata la società ricorrente, su espressa richiesta di audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il ricorso ritualmente e tempestivamente presentato risulta inviato in copia alla società controparte U.S. Roccasicura, che ha inviato proprie controdeduzioni. La società A.S.D. Spinete presenta ricorso avverso la punizione sportiva della perdita della gara e la sanzione della ammenda di euro 700,00 inflittegli dal G.S.T. come da C.U. n. 52 del 12 dicembre 2013 insieme ad altre sanzioni non impugnate, chiedendo riconoscersi la piena responsabilità della U.S. Roccasicura per la sospensione della gara giocata il 1° dicembre 2013, con l'assegnazione della vittoria della gara per 3 a 0 e l'annullamento della sanzione della ammenda, o in subordine la sua riduzione. A sostegno della richiesta sostiene l'estraneità della società Spinete ai fatti che hanno portato alla sospensione della gara, che deve essere addossata alla società controparte per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Di Pasquo Fabio dopo la sua espulsione. Tale tesi viene in toto contestata dall' U.S. Roccasicura nelle controdeduzioni, che si rifà alle risultanze degli atti ufficiali di gara dai quali appare il reale evolversi degli accadimenti. Il referto arbitrale ed il suo supplemento, atti privilegiati di prova sul comportamento dei calciatori, dei tesserati e dei sostenitori, riportano gli eventi in modo chiaro nella cronologia degli avvenimenti. Da essi appare confermato che la società Spinete ha responsabilità per il comportamento dei propri calciatori, dei propri tesserati, tra i quali si è distinto in negativo il dirigente accompagnatore Salvatore Damiano, e dei propri sostenitori più volte intervenuti nel campo e davanti agli spogliatoi, benché invitati direttamente e tramite i dirigenti ad abbandonare il terreno di gioco. Va, inoltre, evidenziato che il direttore di gara ha annotato nel referto e nel supplemento di rapporto la mancanza assoluta di intervento da parte dei dirigenti della società Spinete per garantire la regolarità della gara. Quanto sopra, tenuto conto della gravità dei fatti, pur in mancanza di conseguenze fisiche sulle persone, porta a confermare la punizione sportiva della perdita della gara e della sanzione della ammenda di euro 700,00 inflitte dal G.S.T. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso della società A.S.D. Spinete. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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