COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S.D. ATLETICO AZZURRI S. RITA – A.S.D. TALSANO del 17/11/2013 (Reclamo della società A.S.D. TALSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5/12/2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S.D. ATLETICO AZZURRI S. RITA – A.S.D. TALSANO del 17/11/2013 (Reclamo della società A.S.D. TALSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5/12/2013). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5/12/2013 il Giudice Sportivo ha dichiarato la improcedibilità del ricorso nel presupposto che la società A.S.D. TALSANO non avesse dato seguito al reclamo stesso preannunciato con telegramma del 18/11/2013; - rilevato che dalle indagini esperite è stato possibile rinvenire il reclamo della società A.S.D. TALSANO tempestivamente inviato in data 22/11/2013; - considerato che ai sensi dell’art. 36 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva è insussistente la dichiarazione di improcedibilità del reclamo su menzionato per cui va annullata la decisione impugnata rinviando al Giudice Sportivo per l’esame del merito del reclamo proposto; P.Q.M. D E L I B E R A - accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. TALSANO e per l’effetto annullarsi la decisione impugnata e rinviarsi per l’esame del merito al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia. - Non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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