COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. RUFFANO – A.P. GIOVENTU CAMPI del 15/12/2013 (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare a porte chiuse campo neutro e ammenda € 500.00 di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 19/12/2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. RUFFANO – A.P. GIOVENTU CAMPI del 15/12/2013 (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare a porte chiuse campo neutro e ammenda € 500.00 di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 19/12/2013). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che sulla base della documentazione acquisita al processo, in parziale accoglimento di quanto dedotto dalla reclamante, può accedersi ad una riduzione alla sanzione inflitta dal Primo Giudice della squalifica del campo a porte chiuse e in campo neutro, riducendo ad una sola giornata la squalifica del campo (già scontata) e confermando la sanzione dell’ammenda di € 500,00 risultando le succitate sanzioni adeguate al comportamento gravemente antisportivo e minaccioso da parte di persona, rimasta estranea, per il lancio della pietra sul finestrino dello spogliatoio e del successivo tentativo di aggressione all’arbitro a fine gara; P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 1 giornata la squalifica del campo (già scontata) inflitta alla società A.S.D. RUFFANO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso
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