COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 63/A A.S.D. PACHINO (SR) avverso squalifica del campo di giuoco fino al 30/04/2014 ed inibizione fino al 28/02/2014 dei sig.ri Fava Corrado e Salerno Sebastiano – Campionato di Promozione girone C – gara A.S.D. Pachino Calcio/S.C. Palazzolo del 15/12/2013 – CU. N. 254 del 18/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 63/A A.S.D. PACHINO (SR) avverso squalifica del campo di giuoco fino al 30/04/2014 ed inibizione fino al 28/02/2014 dei sig.ri Fava Corrado e Salerno Sebastiano – Campionato di Promozione girone C – gara A.S.D. Pachino Calcio/S.C. Palazzolo del 15/12/2013 - CU. N. 254 del 18/12/2013. Con rituale appello la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Regionale, chiedendone la revoca ed in via subordinata la riduzione. In particolare la A.S.D. Pachino, in buona sintesi, sostiene che i propri tesserati hanno pienamente collaborato al fine di evitare l’aggressione alla terna arbitrale ed ai tesserati della società ospitata. Sostiene inoltre di avere adempiuto ai propri doveri in relazione alla gestione dell’ordine pubblico avendo comunicato per tempo alla competente Questura lo svolgimento dell’incontro e di avere predisposto adeguato servizio d’ordine. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti in ordine al comportamento del pubblico e dei tesserati a norma dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1 C.G.S. Dalla lettura del rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti risulta in maniera inequivocabile che la società non ha adottato una organizzazione idonea a prevenire i comportamenti violenti del pubblico poi verificatisi e che vi è stata una insufficiente prevenzione e vigilanza atta ad elidere l’invasione di campo e l’aggressione al direttore di gara e ai tesserati ospiti (art. 13 comma 1 lett. a) ed e) C.G.S.). Inoltre, dai predetti rapporti risulta che gli addetti al servizio d’ordine, oltre che numericamente insufficienti, non hanno prestato assistenza al direttore di gara e solo casualmente è stato possibile consentire l’ingresso della terna all’interno dello spogliatoio. Ciò posto comunque questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la sanzione posta a carico della Società debba essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo, in considerazione del fatto che la stessa non risulta essere stata sanzionata per i medesimi fatti nel corso della presente stagione sportiva. Di contro non può essere accolto il gravame per ciò che attiene la posizione dei due dirigenti poiché quanto sostenuto dalla reclamante, non trova riscontro, come già detto, negli atti ufficiali di gara e le sanzioni così come inflitte appaiono eque e ben proporzionate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’articolo 14 comma 2 C.G.S., in parziale accoglimento del proposto gravame ed in riforma del provvedimento impugnato ridetermina la squalifica del campo fino a tutto il 31/01/2014 ed applica alla società A.S.D. Pachino €1.000,00 di ammenda. Conferma il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale. Senza addebito di tassa reclamo.
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