COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 136/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CROCIATA ANTONINO (Presidente della A.S.D. Valerio Leto) A.S.D. VALERIO LETO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 136/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CROCIATA ANTONINO (Presidente della A.S.D. Valerio Leto) A.S.D. VALERIO LETO La Procura Federale, con nota 1081pf12-13/GS/reg del 03 ottobre 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento alla lettera c) delle disposizioni generali pag. 30 del C.U. N° 1 del 01/07/2012 del Settore Giovanile e Scolastico (violazione a carico del Presidente); 2) della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto tesserato, a carico della Società. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il Sig. Crociata Antonino, già presidente della A.S.D. Valerio Leto (oggi A.S.D. Valle Jato Calcio), sia in nome proprio sia a nome della società da lui rappresentata, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di mesi tre di inibizione ed € 300,00 di ammenda a carico della società, ridotte a mesi due di inibizione ed € 200,00 di ammenda ex art.23 C.G.S., ulteriormente ridotta la sola ammenda ad € 100,00 ex art.24 C.G.S.; rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione della pena come sopra determinata; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Crociata Antonino ed alla A.S.D. Valle Jato Calcio, già A.S.D. Valerio Leto, le sanzioni come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Antonino Crociata, Presidente della A.S.D. Valle Jato Calcio, già A.S.D. Valerio Leto, la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due (2); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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