COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 52/A A.S.D. SCD MESSINAUDACE (ME) avverso perdita gara 0–3, ammenda di € 300,00; squalifica fino al 31/12/2014 del sig. Sergio Passalacqua – gara campionato 3° Cat. gir. “A” Messinaaudace/Virtus Milazzo del 01/12/2013 – Comunicato Ufficiale 25 del 06/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 52/A A.S.D. SCD MESSINAUDACE (ME) avverso perdita gara 0–3, ammenda di € 300,00; squalifica fino al 31/12/2014 del sig. Sergio Passalacqua – gara campionato 3° Cat. gir. “A” Messinaaudace/Virtus Milazzo del 01/12/2013 – Comunicato Ufficiale 25 del 06/12/2013 Delegazione Prov.le Messina L’ A.S.D. Messinaudace ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendo le sanzioni errate in relazione al reale accadimento dei fatti non essendovi, peraltro, i presupposti per la sospensione della gara. Così come ritiene non sussistere i presupposti per la squalifica del capitano irrogata ai sensi del comma 2 dell’art. 3 C.G.S., ragion per cui chiede la revoca dei provvedimenti assunti oltre a disporsi la ripetizione della gara. Tutto ciò è stato ribadito dal rappresentante della società all’udienza di comparizione odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e l’eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento posto in essere da parte dei tesserati. In particolare, dalla lettura di detto rapporto, risulta che al 16’ del 2° t., a seguito della segnatura di una rete da parte della soc. Virtus Milazzo, i calciatori hanno protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara lamentando una presunta irregolarità nella realizzazione della segnatura. Grazie all’intervento dei dirigenti e dello stesso capitano veniva riportata la calma in campo, ma prima che si potesse riprendere il giuoco un calciatore appartenente alla società Messinaudace assumeva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara il quale tentava di espellerlo, ma non vi riusciva in quanto veniva accerchiato da circa sette/otto calciatori del Messinaudace che gli impedivano fisicamente di adottare il suddetto provvedimento disciplinare. Nel contempo, gli stessi calciatori profferivano insulti e minacce nei suoi confronti ed alcuni di loro si levavano le maglie per impedire il loro riconoscimento. La situazione riusciva a non degenerare grazie al pronto intervento dei dirigenti e del capitano del Messinaudace che consentivano al direttore di gara di sottrarsi all’accerchiamento. E’ a questo punto che l’arbitro ha deciso di sospendere la gara in quanto, se avesse dovuto prendere i relativi provvedimenti disciplinari, il Messinaudace si sarebbe trovato con un numero di calciatori inferiore a quello consentito per il proseguimento della gara. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante, anche in ordine all’accadimento dei fatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, ragione per cui va condivisa la decisione del direttore di sospendere la gara in quanto la situazione venutasi a creare, anche in relazione al fatto che nello spiazzo antistante gli spogliatoi avevano fatto irruzione una decina di spettatori riferibili al Messinaudace, gli impediva di assumere i relativi provvedimenti disciplinari con evidente pericolo per la propria incolumità fisica con la conseguenza che va confermata la sanzione della perdita della gara per 0–3. Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alla sanzione pecuniaria che si ridetermina come da dispositivo, in ragione del fattivo comportamento tenuto dai dirigenti, ed in particolare dal capitano della squadra, che hanno impedito che le aggressioni verbali e le minacce non degenerassero in violenza fisica. Infine va revocata la sanzione della squalifica inflitta al capitano ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S. in quanto non ne ricorrono i presupposti atteso che dalla lettura del rapporto di gara non risultano esservi stati episodi di violenza consumata ma solo un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo revoca con effetto immediato la squalifica fino al 31/12/2014 nei confronti del sig. Sergio Passalacqua, ridetermina l’ammenda a carico della soc. Messinaudace in € 150,00, conferma nel resto l’impugnato provvedimento senza addebito di tassa reclamo.
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