COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 70/A A.S. POL. BONAGIA S.ANDREA (TP) avverso squalifica calciatore Vescovo Fabio per sei gare – gara 1^ categoria gir. A) A.S. Pol. Bonagia S.Andrea/Borgata Terrenove del 15/12/2013 – C.U. 254 del 18/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 70/A A.S. POL. BONAGIA S.ANDREA (TP) avverso squalifica calciatore Vescovo Fabio per sei gare – gara 1^ categoria gir. A) A.S. Pol. Bonagia S.Andrea/Borgata Terrenove del 15/12/2013 – C.U. 254 del 18/12/2013 Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società su indicata, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendone la riduzione in quanto ritenuta sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti, dei quali riferisce una versione riduttiva. All’udienza dibattimentale la A.S. Pol. Bonagia S. Andrea ha insisto nei motivi d’appello. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il rapporto di gara, che costituisce prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art.35 comma 1 punto 1 del C.G.S., rileva che quanto esposto dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. In particolare si evidenzia che il calciatore Vescovo Fabio, una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione, assumeva un comportamento aggressivo, minaccioso e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, oltre che reiteratamente blasfemo. Trattenuto a stento dai propri compagni di squadra, una volta allontanato dal terreno di giuoco, lo stesso continuava, dallo spazio antistante gli spogliatoi, nel suo atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Sempre il Vescovo Fabio, terminata la gara, si introduceva nuovamente sul terreno di giuoco e dirigendosi verso l’arbitro gli reiterava insulti e minacce, tanto da essere ancora una volta bloccato dai propri compagni e dirigenti. In ragione di quanto sopra la sanzione appare congrua e ben proporzionata ai comportamenti posti in essere dal calciatore in questione a nulla rilevando la circostanza che non vi sia stato alcun contatto fisico tra il Vescovo ed il direttore di gara per il pronto intervento dei compagni e dei dirigenti della A.S. Pol. Bonagia S.Andrea, in quanto ciò rientra nei doveri posti a carico dei tesserati delle società giusto quanto previsto nelle N.O.I.F. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello disponendo l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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