COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 72/A POL. DIL. LIBERTAS CERAMI (EN) avverso perdita gara 0–3 e ammenda di € 300,00; oltre ad ammenda di € 35,00; squalifica fino al 31/01/2014 sig. Intili Davide; squalifica per otto gare calciatore Giuseppe Loibisio; squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Gagliano; squalifica per tre gare calciatori Gianpaolo Gurgone, Federico Milia e Biagio Pitronaci – gara campionato 2° Cat. gir. “C” Libertas Cerami/Branciforti dell’08/12/2013 – Comunicato Ufficiale 233 del 10/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 72/A POL. DIL. LIBERTAS CERAMI (EN) avverso perdita gara 0–3 e ammenda di € 300,00; oltre ad ammenda di € 35,00; squalifica fino al 31/01/2014 sig. Intili Davide; squalifica per otto gare calciatore Giuseppe Loibisio; squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Gagliano; squalifica per tre gare calciatori Gianpaolo Gurgone, Federico Milia e Biagio Pitronaci – gara campionato 2° Cat. gir. “C” Libertas Cerami/Branciforti dell’08/12/2013 – Comunicato Ufficiale 233 del 10/12/2013 La Pol. Dil. Libertas Cerami ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendo le sanzioni errate in relazione al reale accadimento dei fatti non essendovi, peraltro, i presupposti per la sospensione della gara. Tutto ciò è stato ribadito dal rappresentante della società all’udienza di comparizione odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e l’eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento posto in essere da parte dei tesserati. In particolare, dalla lettura di detto rapporto risulta che al 48’ del 2° t., a seguito di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, veniva espulso il calciatore Giuseppe Gagliano della Pol. Dil. Libertas Cerami per somma di ammonizioni a seguito delle proteste da questi rivolte all’arbitro. Nelle more, l’assistente arbitro sig. Davide Intili entrava sul terreno di giuoco e, raggiunto il portiere della squadra ospite, lo spintonava facendolo cadere a terra, con la conseguenza che intervenivano due calciatori della soc. Branciforti in sua difesa. In ragione di quanto sopra si scatenava una rissa che vedeva coinvolti i calciatori della Pol. Dil. Libertas Cerami ed alcuni della Soc. Branciforti. In particolare il direttore di gara individuava i seguenti calciatori della Pol. Dil. Libertas Cerami e più precisamente il sig. Biagio Pitronaci, che strattonava e spingeva violentemente un calciatore avversario oltre che minacciare altri calciatori avversari; il sig. Giuseppe Loibisio, il quale dopo avere spintonato un avversario che cadeva a terra gli passava sopra con i tacchetti delle scarpe causandogli forte dolore all’addome; il sig. Giuseppe Gagliano il quale, nonostante già espulso, strattonava con forza un calciatore avversario facendolo cadere a terra; il sig. Federico Milia, il quale strattonava e spingeva violentemente un avversario facendolo cadere a terra; il sig. Gianpaolo Gurgone il quale strattonava e spingeva un calciatore avversario ed infine l’assistente arbitro sig. Davide Intili il quale oltre al portiere spingeva con forza un altro calciatore avversario facendolo cadere a terra. E’ a questo punto che l’arbitro ha deciso di sospendere la gara in quanto, se avesse dovuto prendere i relativi provvedimenti disciplinari, la Pol. Dil. Libertas Cerami si sarebbe trovata con un numero di calciatori inferiore a quello consentito per il proseguimento della gara. Pertanto, quanto sostenuto dalla reclamante anche in ordine all’accadimento dei fatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara per cui va condivisa la decisione del direttore gara di sospendere la gara con la conseguenza che va confermata la sanzione della perdita della gara per 0–3. Così come vanno confermate le ulteriori sanzioni a carico della reclamante e dei suoi tesserati in quanto esse appaiono congrue in relazione ai fatti loro addebitati. Infine va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d), la parte del reclamo relativo all’ammenda di € 35,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata
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