COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 84/A A.S.D. GIOVENTU’ FURCESE (ME) avverso squalifica fino al 31/01/2014 allenatore sig. Cacciola Carmelo, squalifica fino al 28/02/2014 calciatore sig. Burgio Rocco, squalifica per otto gare dei calciatori Carpo Giuseppe e Finocchio Angelo – gara campionato 3° Cat. Fortitudo Camaro/Gioventù Furcese 22/12/2013 – Comunicato Ufficiale 30 del 27/12/2013 Delegazione Prov.le di Messina
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 84/A
A.S.D. GIOVENTU’ FURCESE (ME) avverso squalifica fino al 31/01/2014 allenatore sig. Cacciola Carmelo, squalifica fino al 28/02/2014 calciatore sig. Burgio Rocco, squalifica per otto gare dei calciatori Carpo Giuseppe e Finocchio Angelo - gara campionato 3° Cat. Fortitudo Camaro/Gioventù Furcese 22/12/2013 – Comunicato Ufficiale 30 del 27/12/2013 Delegazione Prov.le di Messina
La A.S.D. Gioventù Furcese ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendole sproporzionate in relazione al reale accadimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi del dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell’arbitro e l’eventuale suo supplemento fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.
In particolare dalla lettura di detti atti si evince che il sig. Cacciola Carmelo, allenatore dell’A.S.D. Gioventù Furcese, è stato allontanato dal terreno di giuoco al 42’ del 2’ t. per un comportamento reiteratamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
Inoltre al 45’ del 2^ t. veniva espulso il calciatore Burgio Rocco per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
Infine, al termine della gara, il calciatore Finocchio Angelo si toglieva la maglia e correva verso il direttore di gara con fare irriguardoso e minaccioso tentando più volte di aggredirlo, mentre nel contempo il calciatore Carpo Giuseppe si rivolgeva in maniera irriguardosa nei confronti del direttore di gara e contemporaneamente lo afferrava per il polso costringendolo a fargli vedere l’orologio; quest’ultimo, inoltre, reiterava il suo comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro anche all’interno dello spogliatoio.
Infine il calciatore Burgio Rocco, già espulso al 42 del 2^ t., una volta terminata la partita correva verso il direttore di gara nel tentativo di aggredirlo senza peraltro riuscirvi per il pronto intervento di alcuni calciatori.
In ragione di quanto sopra il reclamo de quo non può trovare accoglimento per ciò che riguarda la posizione dell’allenatore sig. Cacciola Carmelo e del calciatore Carpo Giuseppe in quanto le sanzioni come loro inflitte dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazione ai comportamenti da loro rispettivamente posti in essere.
Di contro va parzialmente accolto per ciò che attiene la posizione dei calciatori Burgio Rocco e Finocchio Angelo le cui sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo, in relazione a quanto da loro effettivamente commesso. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del gravame ridetermina la squalifica a carico dei calciatori Burgio Rocco e Finocchio Angelo in sei giornate di squalifica ciascuno, per il resto conferma l’impugnato provvedimento.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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