COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 87/A UNIONE SPORTIVA AQUILA (ME) avverso sanzioni di perdita della gara per 0–3, ammenda di € 300,00, squalifica per quattro gare calciatore Chillari Domenico, squalifica per tre gare calciatore Calabrese Marco – Gara Campionato 1^ Cat. Gir. “D” Città di Oliveri/ Aquila del 21/12/2013 – C.U. n. 268 del 02/01/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 87/A UNIONE SPORTIVA AQUILA (ME) avverso sanzioni di perdita della gara per 0–3, ammenda di € 300,00, squalifica per quattro gare calciatore Chillari Domenico, squalifica per tre gare calciatore Calabrese Marco - Gara Campionato 1^ Cat. Gir. “D” Città di Oliveri/ Aquila del 21/12/2013 – C.U. n. 268 del 02/01/2014. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’Unione Sportiva Aquila, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga revocata la sanzione della perdita della gara per 0–3 e l’ammenda di € 300,00 poiché la responsabilità di quanto accaduto è da attribuire esclusivamente a fatto e colpa della società Città di Oliveri. Chiede, infine che vengano ridotte le squalifiche a carico dei propri tesserati in quanto gli atti violenti da loro posti in essere sono da attribuire alla circostanza che gli stessi intendevano proteggere i loro rispettivi congiunti. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il reclamo in relazione alla revoca della sanzione della perdita della gara in quanto lo stesso non risulta essere stato notificato alla controparte ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 del C.G.S. Per ciò che attiene al merito, la Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art 35 comma 1.1. del CGS il referto dell’arbitro e gli eventuali suoi allegati fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto documento si evince che al 37’ del 2° t. il calciatore Chillari Domenico scuoteva con vigoria la rete di recinzione rispondendo agli insulti ricevuti da parte di alcuni sostenitori avversari. Lo stesso, una volta avuta notificata l’espulsione, scavalcava la recinzione e si dirigeva verso gli spettatori della società ospitante aggredendoli. Nel contempo anche il calciatore Calabrese Marco Pietro scavalcava la rete di recinzione aggredendo i sostenitori avversari dando così inizio ad una rissa che vedeva coinvolti gli atleti e gli spettatori di entrambe le società tale da costringere il direttore di gara a sospendere l’incontro. In ragione di quanto sopra il reclamo de quo appare infondato in quanto le sanzioni inflitte sia alla società che ai calciatori sono eque in relazione ai fatti accaduti e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione e ciò in relazione ad un comportamento di particolare gravità che ha determinato l’impossibilità della prosecuzione della gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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