COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 89/A A.P.D. RAMACCHESE (CT), avverso squalifica sino al 28/12/2018 del calciatore Trichini Rocco – Gara Calcio 5 Serie D gir. A) Atletico Militello/Ramacchese del 28/12/2013 – C.U. 34 Delegazione Provinciale Catania del 02/01/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 89/A
A.P.D. RAMACCHESE (CT), avverso squalifica sino al 28/12/2018 del calciatore Trichini Rocco – Gara Calcio 5 Serie D gir. A) Atletico Militello/Ramacchese del 28/12/2013 – C.U. 34 Delegazione Provinciale Catania del 02/01/2014
Con reclamo dell’8.01.2014 la Società A.P.D. Ramacchese, in persona del vice Presidente pro-tempore, impugna la decisione del giudice sportivo, comunicato n. 34 del 02.01.2014, che ha applicato al calciatore Trichini Rocco la squalifica fino al 28.12.2018 per i fatti accaduti nel corso della gara tra Atletico Militello e A.P.D. Ramacchese, disputata a Militello in data 28/12/2013, valevole per il Campionato Calcio 5 serie D.
L’appellante lamenta l’ingiustizia della decisione per l’estraneità ai fatti del calciatore Trichini Rocco.
Si ritiene, sia pure ciò si ricavi in maniera deduttiva dalla richiesta istruttoria di ascoltare il direttore di gara per il riconoscimento dei tesserati coinvolti, che vi sia stato un riconoscimento errato da parte del direttore di gara.
Ciò posto, premesso che, a mente dell’art. 35 C.G.S. comma 1 punto 1, i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che il successivo articolo 36 dispone al 2° comma che il reclamo deve essere motivato, la Commissione, esaminato il reclamo, non può non rilevare che scrivere “che il calciatore Trichini Rocco è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 28/12/2018 e per effetto annullarla” costituisce assoluta mancanza di motivazione.
Invero, tutt’al più, la frase sopra riportata rappresenta la parte dispositiva di una motivazione di un reclamo. E’ noto, per giurisprudenza consolidata, che l’atto di impugnazione deve contenere in maniera precisa e completa, ancorchè succinta, le ragioni che giustificano la richiesta della riforma della decisione. Nel caso che ci occupa sono del tutto assenti i motivi a sostegno del reclamo.
Infine, per maggiore completezza, si osserva che la Società reclamante non si è nemmeno fatta parte diligente nell’indicare il tesserato che si è reso realmente responsabile dell’aggressione all’arbitro che da quest’ultimo sarebbe stato erroneamente indicato in Trichini Rocco.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata
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