COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 97/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR) avverso squalifica calciatore Fornoni Massimo per 6 gare – gara Eccellenza gir. B) U.S.D. Citta’ Di Rosolini/Tiger Brolo del 22/12/2013 – C.U. 268 del 02/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 97/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR) avverso squalifica calciatore Fornoni Massimo per 6 gare – gara Eccellenza gir. B) U.S.D. Citta’ Di Rosolini/Tiger Brolo del 22/12/2013 – C.U. 268 del 02/01/2014 La U.S.D. Citta’ Di Rosolini, in persona del suo presidente pro-tempore, ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, riportata in epigrafe, ritenendo eccessiva la squalifica adottata a carico del calciatore Fornoni Massimo il quale, pure assumendo un atteggiamento sbagliato e non condivisibile nei confronti dell’assistente dell’Arbitro, tuttavia non poneva in atto comportamenti violenti e tali da giustificare una squalifica consistente quale quella determinata dal Giudice di prime cure. L’appellante, esponendo una propria versione dei fatti contestati e mettendo in luce il nervosismo accumulato nel corso della gara, ha chiesto infine il riesame del provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art.35 comma 1 punto 1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito rileva che la condotta irregolare del calciatore Fornoni Massimo, colpevole di avere contestato una decisione dell’Arbitro “dirigendosi verso il suo assistente con aria minacciosa e prendendolo per la maglia con entrambe le mani all’altezza del petto, per alcuni secondi” è stata certamente censurabile ma può configurarsi come condotta gravemente antisportiva e irriguardosa meritando, conseguentemente, la sanzione come riportata in dispositivo. P.Q.M. In accoglimento dell’appello proposto dalla U.S.D. Citta’ Di Rosolini, si determina in quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Fornoni Massimo. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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