COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – CASCIA DISPUTATA A QUADRELLI IL 17.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 20.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DELL’AMMENDA AD €. 220,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI - CASCIA DISPUTATA A QUADRELLI IL 17.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 20.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DELL’AMMENDA AD €. 220,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S.D. Real Quadrelli, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara si evince in maniera inequivocabile il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere da parte della tifoseria della squadra di casa per tutta la durata della partita. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti commessi e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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