F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MASAHUDU SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MASAHUDU SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013) L’U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013 relativa alla partita tra Latina Calcio/Crotone del 14.12.2013 con la quale veniva comminata al calciatore AlhassanMasahudu la squalifica per 2 gare effettive “per avere al termine della gara sul terreno di giuoco rivolto espressioni ingiuriose all’Arbitro”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato che la condotta del calciatore era dettata dal momento in cui è avvenuto il fatto che è accaduto negli ultimi istanti di gara quando, secondo la ricorrente, sarebbe stato negato un rigore macroscopico subito dopo che era stata decretata l’espulsione di un calciatore dello stesso club. Ciò, a detta della stessa, costituirebbe un valido motivo per giustificare il comportamento assunto dal calciatore che non si configurerebbe come irriguardoso verso il Direttore di gara. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore AlhassanMasahudu così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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