F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. CREMONESEAVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. CREMONESEAVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013) Con preannuncio di reclamo del 16 ottobre 2013 la Società U.S. Cremonese S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: i tifosi della Cremonese sia prima dell’inizio della partita che durante la stessa accendevano fumogeni, lanciavano bengala, facevano esplodere un petardo di notevole potenza, esponevano – per pochi minuti – uno striscione offensivo verso i tifosi avversari (“comasco infame”) ed intonavano nei loro confronti cori altrettanto offensivi (“razza lariana figli di puttana”). Istruito il reclamo e fissata la data del 7 novembre 2013 per la camera di consiglio della Sezione II della Corte di giustizia federale, la Società ricorrente depositava, in data 22 ottobre 2013, una memoria difensiva con la quale sosteneva l’eccessività della sanzione inflitta e la mancata considerazione delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 13 del C.G.S. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione inflitta o, in via subordinata, la riduzione nella misura ritenuta di giustizia. Nella camera di consiglio del 7 novembre 2013 la Sezione II, vista la rilevanza della questione per l’applicazione della normativa richiamata, rimetteva gli atti al Presidente della Corte di giustizia federale, affinché disponesse, ai sensi dell’articolo 31, comma 6 del C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite. All’odierna riunione a Sezioni Unite compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del C.G.S., l’Avv. Sara Agostini, difensore della Società U.S. Cremonese S.p.a., che chiedeva la derubricazione dell’accaduto a “fatti offensivi” e l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 16 C.G.S. La Corte ritiene, in effetti, che il ricorso meriti parziale accoglimento. La Corte valuta, anche sulla base delle argomentazioni svolte dalla difesa, che il discrimine fra atto “becero” ed atto “discriminatorio” possa essere fissato nel livello dell’offesa, dovendosi superare nel secondo caso la soglia di un vero e proprio disprezzo che – lungi dall’integrare una sgradevole celia sportiva ispirata ad un esasperato campanilismo territoriale – si ponga a base giustificativa di una distinzione (razziale e/o territoriale) in cui l’intonatore del coro ritiene il destinatario indegno di partecipare paritariamente ad una competizione sportiva con la squadra da egli sostenuta. In altri termini l’elemento territoriale non deve assurgere a mero ruolo identificativo della controparte oggetto di dileggio e offesa in occasione dell’evento sportivo ma deve costituire la base sostanziale della deprecazione e della offesa, dal punto di vista della dignità umana e dell’appartenenza ad una determinata collettività. Ritenuto, pertanto, che i cori intonati dai sostenitori della Società U.S. Cremonese S.p.A. possano configurare l’ipotesi di comportamento becero ma non territorialmente “discriminatorio”; Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cremonese di Cremona, non essendovi questione di esimente, infligge alla Società U.S. Cremonese S.p.A. la sanzione complessiva (per tutti i comportamenti sanzionati) dell’ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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