LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 07 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. UDINESE – soc. HELLAS VERONA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 07 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. UDINESE – soc. HELLAS VERONA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 11.22 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 16° del secondo tempo dal calciatore Antonio Di Natale (soc. Udinese), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, dopo un errato passaggio di un proprio compagno di squadra, esternava platealmente il proprio disappunto, ma la “lettura labiale” non consente di esprimere un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa il contenuto blasfemo delle espressioni proferite. P.Q.M. delibera di non sanzione il calciatore Antonio Di Natale (soc. Udinese) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale.
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