LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 20 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. BOLOGNA – soc. NAPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 20 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. BOLOGNA – soc. NAPOLI Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Bologna – soc. Napoli del 19 gennaio 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che “prima dell’inizio della gara, dalla Curva Bulgarelli, occupata dai tifosi bolognesi, si levava il coro – oh Vesuvio lavali col fuoco -; il coro veniva reiterato al 10° p.t. ed al 24° s.t. e veniva percepito da tutto lo stadio. Gli scriventi erano posizionati uno nei pressi della curva bolognese, uno nei pressi del centrocampo e l’ultimo nei pressi della curva dei napoletani.” “nella curva occupata dai tifosi del Bologna veniva esposto uno striscione ai minuti 25° e 45° del secondo tempo che riportava la scritta – sarà un piacere quando il Vesuvio farà il suo dovere-“; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Bologna deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS; rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Bologna con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Bulgarelli” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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