DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 403 del 15.01.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B gara del 11/01/2014 FUTSAL ISOLA – REAL TORGIANESE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 403 del 15.01.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
gara del 11/01/2014 FUTSAL ISOLA - REAL TORGIANESE
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la
mancata presentazione sul terreno di gioco della società REAL TORGIANESE
entro il tempo regolamentare di attesa;
considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al
riguardo giustificazione alcuna;
visti gli artt.n°17 del C.G.S., n°53 delle N.O.I.F., ed il°
C.U.n°1 del 02.07.2013;
decide;
di comminare alla società REAL TORGIANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, e l'ammenda di euro 5000,00 e considerato che trattasi della quarta rinuncia , di decretarne l’esclusione dal prosieguo del campionato . Inoltre considerato che detta rinuncia è intervenuta alla prima giornata del girone di ritorno , si dispone che ai sensi delle norme contenute nell’art.53 comma 4 delle N.O.I.F.,tutte le gare residuali in calendario per la corrente stagione sportiva siano considerate perse con il punteggio di 0-6 a favore della società avversaria. La società Real Torgianese dovrà inoltre corrispondere alla società Futsal Isola la somma di € 1500,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute da quest’ultima per l’organizzazione dell’incontro.
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