DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 411 del 16.01.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 gara del 12/01/2014 REAL TORGIANESE – LIBERTASORVIETO OASI C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 411 del 16.01.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
gara del 12/01/2014 REAL TORGIANESE - LIBERTASORVIETO OASI C5
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società REAL TORGIANESE entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
visti gli artt.n°17 del C.G.S., n°53 delle N.O.I.F., ed il° C.U.n°1 del 02.07.2013;
decide; di comminare alla società REAL TORGIANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6,nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 500,00 quale 2°rinuncia. Di corrispondere alla società LIBERTASORVIETO OASI C5 l'importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.
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