F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/PIACENZA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/PIACENZA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)
Con reclamo ritualmente proposto la S.S.D.R.L. Piacenza Calcio 1919 ha impugnato la decisione con la quale il G.S. presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013), seguito gara Gozzano/Piacenza del 27.10.2013, le ha irrogato la sanzione della ammenda di € 2.500,00 più diffida per avere propri sostenitori in campo avverso: al termine del I° tempo, del 2° tempo ed in occasione della espulsione, al 9° del II° tempo, di un calciatore della propria squadra, fatto oggetto l’arbitro ed uno dei suoi assistenti di un fitto lancio di piccoli oggetti (monetine, bottigliette di plastica, lattine di birra) e sputi; dal 43° del I° tempo, durante il II° tempo e al termine della gara intonato cori dal contenuto gravemente ingiurioso all’indirizzo dell’arbitro; al termine della gara rinnovato le espressioni ingiuriose ed il lancio di oggetti (tra cui una bottiglia piena d’acqua) contro l’arbitro. Con i motivi scritti la reclamante ha sostenuto che il comportamento dell’arbitro aveva costituito motivo di alterazione della partita con conseguente inasprimento degli animi che, peraltro, non si era tramutato in condotte o atti violenti da parte della sua tifoseria. Ha, quindi, concluso chiedendo una riduzione della sanzione della ammenda e la revoca della diffida. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte di Giustizia Federale-III° Sezione Giudicante: che le sanzioni irrogate in prime cure, tenutosi conto della gravità delle condotte ingiuriose e violente poste in essere reiteratamente dai sostenitori della reclamante, praticamente nel corso di tutta la durata della gara, appaiono del tutto congrue e financo paradossali le motivazioni poste a giustificazione di queste condotte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla SSDRL Piacenza Calcio 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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