F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013) 4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FAVARIN GIANCARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013) 5. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LATTANZIO RICCARDO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013) 4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FAVARIN GIANCARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013) 5. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LATTANZIO RICCARDO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013) Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD, in persona del suo presidente Dott. Nicola Canonico, ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Federale la decisione con la quale il Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale della L.N.D., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013, ha comminato le seguenti sanzioni in ordine ai fatti accaduti durante la gara Bisceglie 1913 / Mariano Keller del 3.11.2013: a) squalifica del campo di gioco della società Bisceglie 1913 per due gare effettive con decorrenza immediata in campo neutro a porte chiuse ed ammenda di € 3000,00 (per avere i propri sostenitori, dopo l'annullamento di una rete della propria squadra e la contestuale espulsione di un calciatore della stessa, lanciato sul terreno di gioco e nelle vicinanze di un A.A. bottiglie, sassi e due fumogeni. Tale condotta si protraeva sino al termine della gara manifestandosi anche con cori offensivi di vario genere e con la presenza di numerose persone nei pressi del cancello di uscita dalla zona degli spogliatoi, tanto che gli Ufficiali di gara, dopo circa un'ora di attesa, erano costretti ad allontanarsi dall'impianto di gioco attraverso una uscita secondaria accompagnati da scorta fino all'aeroporto. Per avere al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata, qualificatasi come Presidente della Società, rivolto espressioni gravemente minacciose ( vi ammazzo, vi rovino, vi stronco le ossa ) all'indirizzo degli Ufficiali di gara per la durata di circa 20 minuti. Subito dopo, la stessa persona, sfondava a calci la porta dello spogliatoio arbitrale facendo crollare intonaco e mattonelle circostanti e, penetrata nel locale, si dirigeva con evidente intento minaccioso verso uno degli A.A. all'indirizzo del quale lanciava una piccola bottiglia di acqua che attingeva l'Ufficiale di gara ad una gamba, senza riuscire a raggiungere il contatto fisico grazie al'intervento dei presenti ( R A .- R AA )); b) squalifica per 2 gare effettive al Sig. Favarin Giancarlo, allenatore della squadra Bisceglie 1913 (per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato); c) squalifica per 8 gare effettive al Sig. Lattanzio Riccardo, calciatore tesserato per la società Bisceglie 1913 (dopo che un A.A., segnalato un fuorigioco, aveva determinato l'annullamento di una rete della propria squadra, correva verso l'Ufficiale di gara spingendolo all'indietro con forza sul petto e, alla notifica del provvedimento di espulsione, strattonava per un braccio il Direttore di gara per qualche secondo). A sostegno dell’impugnazione la società reclamante deduce la eccessiva afflittività di tutte le sanzioni comminate ed oggetto di reclamo rispetto alla natura ed alla effettiva gravità dei fatti commessi, rilevando in particolare: a) con riferimento alla sanzione di cui alla lettera a) (squalifica del campo di gioco per due gare effettive con decorrenza immediata in campo neutro a porte chiuse ed ammenda di € 3000,00), l’ingiusto cumulo della già severa sanzione della squalifica del campo con la ammenda, che graverebbe oltremodo la società sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello economico tenuto conto, peraltro, che i fatti accaduti in occasione della gara, ed in particolare il comportamento del pubblico, non avrebbero provocato danni al direttore di gara ed ai suoi assistenti come pure ai calciatori impegnati sul campo; b) con riferimento alla sanzione di cui alla lettera b) (squalifica per due gare effettive al Sig. Favarin Giancarlo, allenatore della società Bisceglie), la mancata corrispondenza del provvedimento con il principio della proporzionalità ed afflittività della sanzione, tenuto cono della pretesa tenuità della condotta del Sig. Favarin il quale si sarebbe limitato a proferire nei confronti della terna arbitrale una espressione sicuramente irrispettosa, ma priva dei caratteri della volgarità e della offensività; c) con riferimento alla sanzione di cui alla lettera c) (squalifica per otto gare effettive al Sig. Latanzio Riccardo, calciatore tesserato per la società Bisceglie), la particolare gravosità della misura sanzionatoria adottata dal Giudice sportivo tenuto cono che la condotta osservata dal calciatore, seppure riconosciuta dalla società reclamante nei suoi aspetti oggettivi, non avrebbe arrecato alcuna conseguenza pregiudizievole all’arbitro ed al suo assistente, vittime della spinta al petto (l’assistente) e dallo strattona mento conseguente al provvedimento di espulsione dal campo (l’arbitro). Per tali ragioni la società ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: 1. ridurre di una giornata la squalifica del campo di gioco in campo neutro ed a porte chiuse ovvero in via subordinata annullare l’ammenda di € 3.000,00 comminata alla società ovvero ridurre la stessa in quella ritenuta proporzionalmente più equa in considerazione della sanzione principale della squalifica del campo; 2. ridurre di una giornata la squalifica di 2 gare all’allenatore Favarin Giancarlo poiché più equa e rispondente ai comportamenti allo stesso addebitabili; 3. ridurre nella misura che sarà ritenuta equa, di giustizia ed assolutamente proporzionata al comportamento la squalifica di 8 gare al calciatore Lattanzio Riccardo. I ricorsi cumulativamente proposti dalla società Bisceglie 1913 avverso le sanzioni sopra descritte devono essere preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione. Nel merito la Corte di Giustizia Federale ritiene il ricorso infondato per le ragioni che seguono. Quanto alla sanzione indicata sub a), risulta infatti dai documenti ufficiali di gara – i quali, come è noto sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S. – che in occasione dell’incontro in questione il pubblico presente sugli spalti, riconducibile alla tifoseria della società Bisceglie, si rese protagonista, per tutta la durata della gara e ben oltre la conclusione della stessa, di una pluralità di atti di particolare gravità tali da giustificare, in considerazione delle concrete circostanze del fatto, l’applicazione a carico della società dell’ammenda congiuntamente alle sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. d) e f) C.G.S., conformemente al regime sanzionatorio stabilito dagli artt. 12 e 14 C.G.S. La società, infatti, risponde ai sensi dell’art. 12, comma 3, C.G.S., per l’introduzione e l’utilizzazione nel proprio impianto di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e degli strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. Essa è altresì responsabile per i cori, le grida ed ogni altra manifestazione comunque oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza, come del comportamento dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, C.G.S. I documenti ufficiali di gara descrivono infatti un quadro di particolare gravità ulteriormente amplificato, peraltro, dal comportamento della persona qualificatasi presidente della società Bisceglie 1913 e come tale riconosciuto dalle persone presenti alla circostanza, ed espressamente individuato nel rapporto dell’assistente arbitrale nel Sig. Canonico; quest’ultimo, infatti, oltre ad aver proferito nei confronti della terna le frasi gravemente oltraggiose descritte nel rapporto dell’arbitro, si rese protagonista di atti reiterati di particolare violenza (non solo verbale) nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti nei confronti dei quali, a gara terminata, si scagliò fino a scardinare la porta del loro spogliatoio nel tentativo di giungere al contatto fisico con essi. Ebbene la Corte ritiene che tale comportamento, sebbene esplicitamente considerato dal Giudice sportivo quale presupposto concorrente della sanzione comminata alla società (che la Corte intende integralmente confermare), debba essere considerato, concorrendo la responsabilità della società con quella del singolo (dirigente, tesserato, socio o non socio ex art. 1, comma 5 C.G.S.), anche ai sensi dell’art. 19 C.G.S. che stabilisce il regime sanzionatorio dei fatti commessi in costanza di tesseramento dai dirigenti, soci e tesserati delle società. In relazione a tale condotta, pertanto, si ritiene doveroso trasmettere gli atti alla Procura federale per gli accertamenti di competenza ed i consequenziali atti. Quanto alle squalifiche comminate ai Sig.ri Favarin Giancarlo (sub b) e Lattanzio Riccardo (sub c), la Corte ritiene che le sanzioni, rispettivamente di due ed otto giornate di squalifica, siano proporzionate alla gravita dei fatti commessi e non vi sia quindi ragione che giustifichi una valutazione diversa rispetto a quella espressa dal Giudice sportivo nel provvedimento impugnato. Con particolare riferimento alla posizione del Sig. Lattanzio, peraltro, rappresentando la condotta tenuta dal medesimo una ipotesi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione comminata di otto giornate risponde al minimo edittale stabilito in tal caso dall’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S.. Per questi motivi, la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5) li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in relazione alla condotta del presunto Presidente Sig. Canonico per come individuato nel referto arbitrale.
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