F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GAMBINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/REAL SM HYRIA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GAMBINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/REAL SM HYRIA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)
Al termine della gara Calcio Città di Brindisi/Real Sm Hyria A.S.D. del 3.11.2013 del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, 2013/2014 Girone H, disputata a Brindisi, la S.S.D. Calcio Città di Brindisi proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Sig. Giuseppe Gambino comminata dal Giudice Sportivo. Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Giuseppe Gambino “per avere, a gioco fermo, colpito con pugno al volto un calciatore avversario per il quale si rendevano necessarie le cure mediche”. Avverso il suddetto provvedimento, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi ha proposta appello alla C.G.F.. L’appello va rigettato. Il calciatore Giuseppe Gambino infatti, così come refertato dall’arbitro, a gioco fermo, durante l’esecuzione di un calcio d’angolo e per svincolarsi dall’avversario rifilava un pugno nel viso dell’avversario che aveva poi bisogno delle cure sanitarie. Ed a nulla può valere, in proposito, la citazione e produzione di precedenti giurisprudenziali di questa stessa Corte, in quanto è proprio nel gesto del colpire con un pugno la gravità dell’atto e della volontà di offendere volontariamente, con la conseguenza di procurare un danno fisico all’altro. La squalifica comminata di 3 giornate effettive di gara può considerarsi pertanto equa per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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