F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE N. 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE/ORLANDINA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it
7. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE N. 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE/ORLANDINA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)
In relazione alla gara del 3 novembre 2013 Cavese/Orlandina, l’arbitro, segnalava nel proprio referto che i tifosi della Soc. Cavese – mentre le squadre avevano fatto ingresso in campo - lanciavano alcuni fumogeni (uno dei quali finiva sul terreno di gioco) che ritardavano l’inizio della gara. Il Commissario di campo segnalava altresì che i medesimi tifosi della Cavese proseguivano nel lancio di fumogeni e bengala sia nel corso del primo tempo che nel secondo tempo e che, a fine gara una bottiglietta vuota era lanciata verso i giocatori della Società ospitata senza colpire nessuno. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013) infliggeva alla società Cavese la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di euro 2.500,00 anche sulla scorta di alcune specifiche reiterate recidive. Proponeva reclamo con atto del 11/11/2013 la società Cavese contestando la recidiva menzionata dal Giudice Sportivo ed evidenziando che il comportamento dei propri sostenitori era stato equivocato in quanto i fatti descritti nei rapporti erano avvenuti in occasione della segnatura delle reti della squadra, così dovendosi inquadrare i fatti in debordanti manifestazioni di gioia dei numerosi sostenitori presenti alla partita, analogamente ai fumogeni accesi subito prima dell’inizio della partita stessa mentre le squadre facevano ingresso sul terreno di gioco. Del resto le manifestazioni di giubilo erano del tutto comprensibili considerando che la Cavese aveva vinto per 5 a zero. Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato. Emerge incontrovertibilmente il fatto – confermato altresì dal referto del Commissario di Campo, trasmesso unitamente agli altri atti a questa Corte – che alcuni tifosi si sono lasciati andare ad esuberanti manifestazioni di giubilo nell’occasione dei goal segnati dalla loro squadra in segno di festeggiamento accendendo altresì bengala e fumogeni. In questo delineato contesto appare evidente come sia da escludere qualsivoglia connotato di protesta ed antisportività delle condotte non integrando i fatti una manifestazione di intemperanza tali da giustificare una sanzione di portata così afflittiva come quella irrogata dal Giudice di primo grado. Ciò non di meno seppure, da un lato, i fatti vanno inquadrati nella loro giusta cornice dall’altro, osserva questa Corte, non trova in nessun caso piena giustificazione e neppure una eventuale ragione esimente l’aver posto in essere dei comportamenti che – seppur qualificati come manifestazioni di entusiasmo e calore, come quello meglio descritto in maniera concorde in tutti gli atti degli Ufficiali di gara e del rappresentante Federale – avevano comunque una mera potenzialità atta a creare effetti oggettivamente e/o anche eventualmente involontariamente lesivi. Analogamente a dirsi come nessuna giustificazione può esservi per il lancio di una bottiglietta, seppur vuota, all’indirizzo dei giocatori avversari. In questo particolare specifico quadro pare pertanto che, seppure sia equo ridurre la sanzione, eliminando l’obbligo dello svolgimento di una gara a porte chiuse, la Società debba rispondere del comportamento dei propri sostenitori. Nello specifico deve essere confermata quindi la sola sanzione pecuniaria ammenda di € 2.500,00 anche in considerazione della categoria di appartenenza della reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno), contiene la sanzione nella pena pecuniaria. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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