F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PRATO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA 0 – 6; AMMENDA DI € 900,00, INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PRATO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA 0 - 6; AMMENDA DI € 900,00, INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013) All'inizio del secondo tempo dell'incontro Futsal Pistoia/Prato Calcio a 5, il calciatore del Prato, Birghillotti Daniele, in precedenza espulso, portatosi furtivamente nella tribuna adiacente al terreno di gioco, colpiva con una fortissima manata alla nuca il secondo arbitro, che, a causa dell'intenso dolore e di un leggero senso di vertigine, abbandonava il campo così determinando, anche a causa del clima ostile venuto nel frattempo a crearsi,la sospensione della partita. Dell'accaduto veniva chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, il Prato Calcio a 5 cui il competente Giudice Sportivo infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara nonchè l'ammenda di € 900,00 (Com. Uff. n. 258 del 5.12.2013) . Contro tale pronuncia ha avanzato ricorso a questa Corte la società punita sostenendo che il provvedimento di sospensione era stato adottato in mancanza dei presupposti che lo legittimassero in quanto la violazione commessa dal proprio tesserato, di modesta entità, non influiva sulla regolare prosecuzione della partita sussistendo anche la possibilità di sostituire l'arbitro colpito con il cronometrista della gara; ha chiesto pertanto l'annullamento della punizione sportiva e, comunque una riduzione dell'ammenda da lei ritenuta eccessiva. Ad avviso di questo collegio può esser dato ingresso unicamente alla richiesta che investe l'entità della sanzione pecuniaria. Ed invero l'esistenza delle situazioni indicate nell'art.17, 1° comma C.G.S. che giustificano il provvedimento di sospensione di un incontro non può che essere rimessa alla valutazione competente ed esperta del direttore di gara; l'avere questi considerato non solo l'aggressione patita dal collega ma tutto l'insieme della situazione di palese ostilità che rendeva plausibile il timore di conseguenze ostative ad una fisiologica prosecuzione della gara, rende pienamente condivisibile la soluzione adottata e vanifica le interessate critiche apodittiche di cui agli scritti difensivi. Diverse considerazioni sono da farsi per quel che concerne la seconda richiesta. La sanzione prevista dal già citato art.17 C.G.S., infatti, può essere resa più afflittiva da ulteriori e diverse sanzioni per la violazione di cui all'art.1, 1°comma C.G.S.; ora, poichè nella delibera gravata nessuna motivazione è specificamente fornita al riguardo, l'entità dell'ammenda appare decisamente eccessiva sia rispetto alla gravità dei fatti, gia perseguiti con la punizione della perdita della gara, sia rispetto alle capacità finanziarie di una società attiva nell'ambito dilettantistico. Si ritiene quindi più equo ridurla nella misura di € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Prato Calcio a Cinque di Prato, riduce l’ammenda a € 500,00; conferma per il resto la decisione impugnata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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