COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS GIOIESE – GARA VIRTUS GIOIESE I CASTEL DI SASSO DEL 7.12.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS GIOIESE – GARA VIRTUS GIOIESE I CASTEL DI SASSO DEL 7.12.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, preso atto dell’assenza della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, benché ritualmente convocata; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso le seguenti decisioni: la squalifica fino al 28.02.2014, a carico del calciatore Riccio Domenico, nonché la squalifica, per sei giornate di gara, a carico del calciatore Mauro Luigi (sanzioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 49 del 12.12.2013.). La tesi difensiva della reclamante è stata imperniata sulla circostanza che il direttore di gara abbia equivocato sui comportamenti, pur se riprovevoli, dei calciatori in questione, di conseguenza qualificando le loro azioni come connotate da eccessiva veemenza, con la conseguenziale valutazione, da parte ancora dell’arbitro, di un potenziale rischio di violenza ai suoi danni, nell’ipotesi che i due calciatori non fossero stati trattenuti. Sulla base di un’equa ed approfondita disamina della vicenda, relativa anche al doveroso rapporto tra le sanzioni e l’effettiva gravità dei fatti verificatisi, nonché all’analisi delle descrizioni, di cui al referto arbitrale, questa C.D.T. ritiene, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva vigente, di ridurre le punizioni disciplinari a carico dei due calciatori, come di seguito specificate: squalifica fino al 14.02.2014, a carico del calciatore Riccio Domenico; squalifica per cinque giornate di gara, a carico del calciatore Mauro Luigi. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Gioiese, di ridurre: al 14 febbraio 2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Riccio Domenico; a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Mauro Luigi; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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