COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 48 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 18.12.2013 gara VIGOLO MARCHESE – PONTENURESE dell’1.12.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 15.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
48 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE
avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 18.12.2013
gara VIGOLO MARCHESE - PONTENURESE dell'1.12.2013
L'A.C.D. VIGOLO MARCHESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra
indicato provvedimento sostenendo che : 1) i calciatori dell'A.S.D. Pontenurese presenti nel recinto di gioco
erano 16 e non 15; 2) il calc. Zisa Flavio "appellato con il n. 13 non poteva certamente entrare sul terreno di
gioco con la maglia ed i pantaloncini numerati n. 16"; 3) "il calciatore n. 16 non è mai stato appellato"; 4) "il
sedicesimo giocatore arrivò negli spogliatoi circa 5 minuti prima dell'inizio della gara"; 5) "il sig. arbitro, al
ricevimento del reclamo, appena dopo la partita, asserì che non aveva identificato il n. 16"; 6) "il sig. arbitro
usufruì del passaggio automobilistico fino alla propria destinazione direttamente da un calciatore dell'A.S.D.
Pontenurese"; 7) il sig. arbitro annullò dopo circa 3 minuti alla scrivente un gol a seguito di ammassamento
attorno alla sua persona da parte dei calciatore dell'A.S.D. Pontenurese. Chiede che venga rivista la decisione
di primo grado.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ed
il supplemento, ha ribadito di essere certo che il calc. ZISA FLAVIO, entrato in campo al 30° minuto del
secondo tempo indossando la maglia n. 16, era stato da lui riconosciuto all'appello, prima dell'inizio della gara,
quando indossava la maglia n. 13, come indicato in distinta;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'A.C.D. VIGOLO MARCHESE, confermando il risultato
conseguito sul campo : VIGOLO MARCHESE 1 - PONTENURESE 2.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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