COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE SABLONE STEFANO (TESS. NAVY JUNIORS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 19.12.2013 (Gara: NAVY JUNIORS – ATL. MORENA del 14.12.2013 – Campionato Jun Prov. Under 19 Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL DIRIGENTE SABLONE STEFANO (TESS. NAVY JUNIORS) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL
19.12.2013
(Gara: NAVY JUNIORS – ATL. MORENA del 14.12.2013 – Campionato Jun Prov. Under 19
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltato, come da richiesta, il Dirigente, osserva:
il reclamante esclude nella maniera più assoluta di aver rivolto espressioni offensive all’arbitro e
ritiene, pertanto, del tutto ingiustificata e comunque eccessiva, la sanzione comminata, dal
momento che egli aveva soltanto invitato l’arbitro, che subito dopo la rissa scoppiata tra i calciatori
delle due squadre era immediatamente rientrato nello spogliatoio, a constatare de visu, che uno
dei giocatori coinvolti nella rissa era rimasto ferito al volto, con fuoriuscita di sangue.
Esaminato il contenuto del referto arbitrale, questa Commissione ritiene che sia le parole che le
sollecitazioni rivolte all’arbitro dal Dirigente SABLONE, nonché la pretesa di quest’ultimo di voler
scrivere delle note in calce al rapporto di gara, vadano ricondotte ad un atteggiamento sicuramente
irriguardoso, ma senza alcun intento di natura offensiva.
Per tale motivo si ritiene quindi di voler rivisitare parzialmente la sanzione.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione al Dirigente SABLONE STEFANO al
15.1.2014, come già anticipato sul C.U. n. 132 del 10.1.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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